SENTENZA N.2
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge della Regione Piemonte, riapprovata il 31 maggio 1989, avente per
oggetto: <Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi
al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente>,
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
19 giugno 1989, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 50
del registro ricorsi 1989.
Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
uditi l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia
per il ricorrente, e l'avv. Gustavo Romanelli per la
Regione.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 19 giugno 1989 il Presidente
del Consiglio dei ministri ha impugnato - in relazione all'art. 117 Cost. - la
legge della Regione Piemonte concernente "Impiego sperimentale di detenuti
in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente
utili a protezione dell'ambiente", approvata dal Consiglio Regionale il 16
febbraio 1989 e riapprovata a maggioranza assoluta il 31 maggio 1989.
Ad avviso del ricorrente la legge impugnata non sarebbe
riconducibile nè alle competenze regionali in
materia di istruzione artigiana e professionale ed in particolare di cantieri
scuola-lavoro (poichè i destinatari dei lavoro
formativo nei cantieri sono - in base ai principi della legislazione statale
desumibili dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 - i soli disoccupati), nè alle competenze in materia di assistenza (in
quanto l'articolo 23 lett. a), b) e c) del d.P.R. n.
616 del 1977 non contempla iniziative siffatte), nè
a quelle in tema di formazione professionale (in quanto le disposizioni
legislative dettate dalla Regione non hanno come oggetto la formazione, anche
se é prevista l'eventualità di momenti formativi).
La legge in questione supererebbe, pertanto, i confini
delle competenze regionali anche per il fatto di regolare i rapporti di lavoro
dei detenuti e di attuare una diretta interferenza nella materia
dell'ordinamento penitenziario, di stretta riserva statale. Nè
tale interferenza potrebbe venir meno per il solo fatto che i previsti
interventi della Regione vengano attuati d'intesa con i competenti organi del
Ministero di grazia e giustizia e che l'individuazione dei detenuti da avviare
al lavoro sia rimessa all'Amministrazione penitenziaria. Dal chè la richiesta della dichiarazione
d'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost.,
della legge impugnata.
2.- Si é costituita in giudizio la Regione Piemonte,
per chiedere il rigetto del ricorso.
La Regione osserva che, nell'emanare la disciplina
legislativa contestata, essa ha inteso favorire - nel quadro delle proprie
competenze in materia di tutela dell'ambiente - il lavoro dei detenuti in
regime di semilibertà o comunque annessi al lavoro fuori dell'istituto
penitenziario, al fine di contribuire, d'intesa con i competenti organi del
Ministero di grazia e giustizia, all'impiego di tali persone in opere e servizi
socialmente utili sulla base di progetti predisposti dagli enti locali e da
questi gestiti.
L'iniziativa, avente carattere sperimentale e durata
quadriennale, andrebbe ricondotta alla materia della tutela dell'ambiente e
della promozione di opere e servizi socialmente utili a salvaguardia
ambientale: essa rientrerebbe, pertanto, nelle competenze proprie della Regione
ai sensi dell'art. 117 Cost. tanto sotto il profilo dei "lavori pubblici
di interesse regionale" quanto sotto i profili della "agricoltura e
foreste", della "viabilità" e dei "turismo".
La Regione sottolinea anche che la legge impugnata non
impone affatto all'Amministrazione penitenziario di fornire manodopera per i
progetti di protezione ambientale, ma si limita ad offrire a tale
Amministrazione la possibilità di servirsi della normativa regionale
allo scopo di realizzare l'occupazione dei detenuti già in regime di
semilibertà o comunque ammessi a svolgere il lavoro all'aperto: e
ciò in perfetta sintonia con le previsioni della normativa penitenziario,
che, ai fini del trattamento rieducativo, mirano ad assicurare il lavoro (art.
15 legge 26 luglio 1975, n. 354). Infondate appaiono pertanto alla Regione le
doglianze concernenti una pretesa interferenza regionale in materia di
ordinamento penitenziario, soprattutto in considerazione dei fatto che la legge
impugnata emanata previo positivo concerto con l'amministrazione centrale e
periferica dei Ministero di grazia e giustizia - prevede che l'attuazione degli
interventi regionali avvenga d'intesa con l'amministrazione penitenziario, cui
spetta anche il compito esclusivo di individuare i detenuti da impiegare nei
progetti.
3.- In prossimità dell'udienza di discussione la
Regione ha prodotto un'ulteriore memoria ed alcuni documenti (lettere del
Ministero di grazia e giustizia in data 14 ottobre 1988 e 10 febbraio 1989), da
cui risulta che lo stesso Ministero, preventivamente interpellato, aveva
espresso parere favorevole al disegno di legge regionale.
Considerato in diritto
1. - La legge regionale impugnata (Impiego sperimentale di
detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori
socialmente utili a protezione dell'ambiente) prevede che la Regione soltanto
un compenso (da liquidare equitativamente ai sensi dell'art. 22 della legge 26
luglio 1975, n. 354); che l'attività in questi questione può
comprendere anche momenti destinati alla formazione professionale del detenuto
(artt. 4 e 5).
Ad avviso della Presidenza del Consiglio tale legge
risulterebbe viziata nella legittimità costituzionale con riferimento
all'art. 117 Cost., dal momento che non sarebbe riconducibile ad alcuna delle
competenze regionali richiamate in tale norma (e specificate nel d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), mentre verrebbe a
interferire, attraverso una disciplina incidente sui rapporti di lavoro dei
detenuti, in una materia di stretta riserva statale quale quella relativa
all'ordinamento penitenziario.
2. - La questione non è fondata.
Va innanzitutto escluso che la disciplina in esame sia tale
da determinare, per i suoi contenuti, una indebita interferenza regionale
nell'ordinamento penitenziario. La legge in esame non ha inteso, infatti, in
alcun modo disciplinare i rapporti di lavoro di determinate categorie di
detenuti, così da incidere o in qualche modo condizionare la vita
carceraria e le modalità di espiazione della pena, ma soltanto offrire
all'amministrazione penitenziaria una opportunità al fine del possibile
impiego dei detenuti in attività caratterizzate da scopi di
utilità sociale. L'amministrazione penitenziaria può, infatti,
con piena autonomia di valutazione e di comportamento, aderire o meno alla
sperimentazione proposta dalla Regione secondo le modalità previste
dalla legge: sperimentazione che va, in ogni caso, attuata previa intesa con i
competenti organi del Ministero di grazia e giustizia e che fa salvo il
controllo esclusivo della stessa amministrazione penitenziaria sul personale
impiegato e sulla durata dell'esperimento (art. 3, primo e terzo comma), senza
d'altro canto comportare l'instaurazione di veri e propri rapporti di lavoro
con gli enti locali interessati all'esperimento (art. 4).
In tale quadro, la legge regionale, anzichè
contrastare, viene a presentarsi in piena sintonia con le finalità
proprie dell'ordinamento penitenziario-così come delineate nella legge
n. 354 del 1975 -dove, ai fini del trattamento rieducativo, viene posta
l'esigenza di assicurare e favorire <in ogni modo la destinazione al lavoro
dei detenuti e degli internati> (cfr. artt. 15, secondo comma; 20, primo
comma e 48, primo comma) e dove viene altresì prevista e sollecitata la
partecipazione <di istituzioni e associazioni pubbliche o private
all'attività rieducativa> (art. 17, primo comma).
Tant'è che lo stesso Ministero di grazia e
giustizia, informato preventivamente sui contenuti del disegno di legge, non
aveva mancato di manifestare, nella corrispondenza intrattenuta con la Regione,
il più vivo apprezzamento per l'iniziativa, considerata <di alto
valore sociale> e di esprimere <parere ampiamente favorevole>:
apprezzamento e parere ben giustificati in relazione al collegamento disposto
dalla legge tra l'obbiettivo del recupero sociale del condannato ed il
perseguimento di un valore fondamentale per la comunità quale quello
della partecipazione attiva alla difesa ambientale.
3. - Ma non va neppure trascurata la connessione della
disciplina posta dalla legge in esame con finalità afferenti a materie
spettanti alla competenza regionale, ai sensi dell'art. 117 Cost. e del d.P.R. n. 616 del 1977. Basti solo considerare che il fine
ultimo della legge attiene al compimento di opere e servizi di salvaguardia
ambientale (concernenti le materie descritte nel titolo V del d.P.R. n. 616 del 1977), opere rispetto a cui
l'utilizzazione del lavoro dei detenuti prevista dalla legge si presenta strumentale;
mentre la possibilità di un impiego, sia pure eventuale, della
sperimentazione prevista dalla legge in funzione di formazione professionale
(art. 4, terzo comma) ben può ricondursi alla disciplina della
legge-quadro in materia di formazione professionale (L. 21 dicembre 1978, n.
845), dove si affidano alla competenza regionale <le attività di
formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena> (art.
4 lett. e).
Tali considerazioni conducono, pertanto, a escludere
l'esistenza di un contrasto, sotto i profili prospettati, tra la legge in esame
e l'art. 117 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Piemonte approvata il 16 febbraio 1989
e riapprovata il 31 maggio 1989 (Impiego sperimentale di detenuti in
semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili
a protezione dell'ambiente), questione sollevata, con riferimento all'art. 117
Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Gennaio 1990.