SENTENZA N.1
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
52, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27
gennaio 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Pallante
Domenico, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Misto l'atto di costituzione di Pallante
Domenico nonchè l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
uditi l'avv. Claudio Rossano per Pallante
Domenico e l'Avv. Luigi Siconolfi per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (pervenuta il
23 giugno 1989) la Corte dei conti, sul ricorso proposto da Pafiante
Domenico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
52, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato), in quanto prevede il limite di anni
20 di servizio effettivo per il conseguimento del diritto a pensione del
personale militare destituito (diversamente dalla disciplina anteriore che
aveva riconosciuto tale diritto dopo 15 anni di servizio), per contrasto con
l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 6 legge delega 28 ottobre 1970, n. 775,
là dove é fissato il criterio di migliore accessibilità e
comprensione delle disposizioni anteriori.
Dall'ordinanza si evince che il ricorrente, al tempo
guardia di P.S., cessato dal servizio in data 21 gennaio 1980 per perdita del grado
a seguito di condanna penale, ha adito la Corte dei conti per il riconoscimento
del diritto a pensione. Il Collegio a quo, dopo aver rilevato che il servizio
effettivo prestato dal ricorrente non raggiunge il limite di anni 20,
prescritto dall'art. 52, terzo comma, d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 per il conseguimento del beneficio, ha sospettato di
incostituzionalità, per eccesso di delega, la predetta norma.
La Corte dei conti, dopo aver richiamato la normativa
precedente, rileva come la regolamentazione della materia, soprattutto per
effetto di successive sentenze della Corte costituzionale, sia tale che per i
casi in questione si dovrebbe prendere in considerazione un'anzianità di
servizio di anni 15.
Pertanto la disposizione impugnata, che prevede il maggior
limite di 20 anni, non sembrerebbe corrispondere "a un criterio di
migliore accessibilità e comprensione delle disposizioni
anteriori", così come prescritto nella legge di delega.
A sostegno delle censure di incostituzionalità della
norma impugnata, avendo essa introdotto una radicale innovazione che non
sarebbe consentita dalla delega stessa, si é costituito il ricorrente Pallante, invocando, tra l'altro, pregressi diritti
consolidati e protetti.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri é
intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'infondatezza della questione sul rilievo che la legge delega avrebbe dato al
Governo "la facoltà di innovare rispetto alla precedente legisla2ione".
In ogni caso - si chiarisce - tale legislazione prevedeva il più
favorevole limite di anni 15 soltanto per gli ufficiali, limite poi esteso a
tutto il personale dagli interventi della Corte costituzionale, diretti
però esclusivamente a garantire esigenze di uniformità di
trattamento, che sono ugualmente rispettate dalla norma vigente.
Considerato in diritto
1.1 -L'art. 52, comma terzo, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) prescrive tra l'altro,
per il personale militare, che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di
truppa che cessino dal servizio permanente o continuativo per <perdita del
grado> hanno diritto alla pensione normale se abbiano compiuto almeno venti
anni di servizio effettivo.
1.2 - Il giudice a quo dubita della legittimità - ex
art. 76 Cost. -della disposizione, per eccesso nell'esercizio della delega
contenuta nella legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6.
Emergerebbe dal contesto della normativa precedente, nonchè dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale intervenuta su tale normativa, che i casi concernenti personale
militare destituito <debbano essere risolti tenendo presente
un'anzianità di servizio di anni 15>.
Per contro, la disposizione impugnata introduce il maggior
limite di anni 20, non corrispondendo-assume il Collegio rimettente-ai
criteri di <migliore accessibilità e comprensione> dettati del
delegante per la raccolta delle norme in un testo unico avente valore di legge
ordinaria, con infrazione, pertanto, delle garanzie dettate dall'art. 76 Cost.
2. - La questione non è fondata.
É ben vero-come lo stesso
giudice a quo ricorda-che con varie ed anche recenti
sentenze di questa Corte il limite per fruire di pensione da parte del
personale rimosso dal grado è stato ricondotto-limitatamente
all'ordinamento precedente l'odierno testo unico-al
più breve periodo di quindici anni. Ma le fattispecie man mano poste al
vaglio di costituzionalità erano prospettate, giova precisare, ex art. 3
Cost. con un tertium comparationis
concernente identico e omogeneo ambito di soggetti-militari tutti-per
i quali il legislatore aveva elargito il trattamento più favorevole
soltanto agli ufficiali.
Orbene, con la normativa odierna il legislatore si è
risolto a introdurre per tutto il personale militare il limite comune di anni
20 di servizio. E non va sottaciuto che la medesima anzianità è
stata fissata anche per il personale civile destituito (art. 42 del testo unico).
Nè sussiste, in riferimento al parametro
invocato (art. 76) violazione di principi e criteri direttivi: i contenuti
dell'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (norma delegante) assegnano al
Governo sufficienti margini di discrezionalità (cfr. sentenza n. 91 del
1984) che sono stati correttamente esercitati in ordine a un istituto che
nella sua applicazione, resa uniforme come s'é detto, attiene a soggetti
i quali sono stati rimossi o destituiti.
Conclusivamente il legislatore delegato si è
adeguato ai principi di una disciplina che è tale da rendere valida la
modifica al <rapporto di durata>, senza cioè che ne siano rimaste
incise presunte vanificazioni di aspettative così come questa Corte ha
già avuto modo di considerare in ordine ai trattamenti di quiescenza (sent. n. 349 del
1985).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, comma terzo, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Gennaio 1990.