Ordinanza n. 596 del 1989

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ORDINANZA N.596

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Piselli Claudio e il Centro Milanese per lo sport e la ricreazione, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 (R.O. n. 390 del 1989) nella causa tra Piselli Claudio e il Centro Milanese per lo sport e la ricreazione, avente ad oggetto impugnazione di sanzioni disciplinari, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, interpretati nel senso che attribuiscono al Capo dell'ufficio giudiziario poteri assolutamente discrezionali nella riunione delle cause;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art. 25 della Costituzione, essendo le cause sottratte al giudice naturale, e l'art. 101 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il giudice e soggetto solo alla legge;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso preliminarmente per l’inammissibilità della questione perché é stata omessa la motivazione in punto di rilevanza, tanto più che, non vertendo il giudizio sulla legittimità del decreto di riassegnazione della causa, l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate non eliminerebbe il potere-dovere del giudice a quo di definire il giudizio; e, nel merito, per l’infondatezza della questione, dolendosi il giudice a quo non della portata astratta delle norme ma della loro applicazione in concreto, per cui non sarebbero violati i precetti costituzionali invocati.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata (ordinanza n. 508 del 1989);

che non sono stati addotti motivi nuovi o nuove prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 29/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE