Ordinanza n. 582 del 1989

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ORDINANZA N.582

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promossi con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sui ricorsi proposti da Suardi Giuseppe Battista ed altri contro l'Ufficio del registro di Bergamo, iscritte ai nn. 323 e 324 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 (pervenute il 15 giugno 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, sui ricorsi proposti da Sciardi Giuseppe Battista ed altri contro l'Ufficio del registro di Bergamo, e stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude dal beneficio della non sottoposizione a rettifica i soggetti che stipulano atti aventi ad oggetto beni non censiti, discriminati ora anche in relazione ai soggetti che abbiano stipulato negozi giuridici successivamente all'entrata in vigore del d.l. 14 marzo 1988, n. 70 conv. irt legge 13 maggio 1988, n. 154, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.

Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per l'identità della questione sollevata;

che la Corte ha già dichiarato, con ordinanze n. 789 del 1988 e n. 586 del 1986, manifestamente infondata analoga questione in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;

che uguale pronuncia deve essere adottata nella fattispecie giacche anche il dedotto profilo di discriminazione concernente il diverso trattamento riservato ai soggetti che si possono avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, con modificazioni non risulta - in quanto attinente all’inevitabile scelta (non viziata da irrazionalità) del momento temporale da cui de corre qualsiasi innovazione normativa-tale da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 22/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE