Sentenza n. 570 del 1989

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SENTENZA N.570

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Pagani Luigi e Caruso Palmina ed altro, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Considerato in diritto

 

 1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fissa in lire 900.000 (novecentomila) il limite di capitale investito per l’individuazione del piccolo imprenditore, in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto, per effetto della svalutazione monetaria, detta somma e divenuta un indice insignificante della realtà operativa ed organizzativa, ed ha fatto venir meno la soglia della distinzione tra l'imprenditore soggetto a fallimento, il piccolo imprenditore e l'insolvente civile, che non sono ad esso sottoposti.

Conseguentemente, due realtà diverse, secondo la previsione degli artt. 2083 e 2221 del codice civile, sono disciplinate in modo identico, venendo cosi meno quella distinzione soggettiva, organizzativa e dimensionale nella quale era stata ravvisata la legittimità del diverso trattamento mentre sono soggette a fallimento anche quelle attività che, per condizioni soggettive e dimensionali, sono qualificabili insolvenze civili.

2.1 - La questione é fondata.

L'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare statuisce che sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale che, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono stati riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. E aggiunge che, quando é mancato l'accertamento ai fini della suddetta imposta, sono considerati piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire 30.000 (trentamila) elevato, poi, a lire 900.000 dalla legge n. 1375 del 1952.

D'altro canto, l'art. 2083 del codice civile stabilisce che sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

2.2-Per effetto della riforma fiscale di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, la prima parte del suddetto articolo ha cessato di avere vigore in quanto l'imposta di ricchezza mobile non é stata più prevista dall'ordinamento tributario. Ma il prevalente indirizzo giurisprudenziale, seguito anche dalla Corte remittente, ritiene che sia rimasto in vigore, e quindi sia ancora applicabile, la seconda parte del detto articolo secondo cui, quando manca l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, e criterio di qualificazione del piccolo imprenditore, non soggetto a fallimento, l'investimento nell'azienda di un capitale non superiore a lire 900.000. Detto criterio e integrativo di quello portato dall'art. 2083 del codice civile. Il legislatore dell'epoca (relazione ministeriale alla legge sul fallimento), infatti, ha avvertito che la nozione di piccolo imprenditore e data dall'art. 2083 del codice civile ma che si era ritenuto opportuno porre una norma integrativa idonea a facilitare l'opera del giudice nei singoli casi.

2.3-Ora, é accaduto che, per effetto della svalutazione monetaria verificatasi, i valori monetari si sono gravemente alterati; il limite delle 900.000 mila lire non e stato adeguato ai suddetti, mentre la nozione di artigiano si è man mano modificata (da ultimo la legge 8 agosto 1985, n. 443) cosi come quella di coltivatore diretto. E lo stesso legislatore, in varie leggi, prevedendo incentivi per risolvere la crisi economica ed agevolare l'occupazione specie giovanile, ha considerato piccole industrie quelle che investono capitali di gran lunga superiori a lire 900.000.

Comunque, essa non realizza più le finalità che l'hanno determinata e la sua applicazione sul piano pratico produce disparità di trattamenti ed appare affetta da illogicità e irrazionalità.

Le categorie di piccolo, medio e grande imprenditore, ed insolvente civile, nell'ordinamento economico e giuridico hanno posizioni nettamente differenziate. A fondare la distinzione, specie ai fini dell'assoggettabilità o meno alla procedura fallimentare, occorre un criterio assolutamente idoneo e sicuro. I limiti devono essere stabiliti in relazione all'attività svolta, all'organizzazione dei mezzi impiegati, all’entità dell'impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale. L’insussistenza di validi presupposti per la diversificazione delle situazioni soggettive che si volevano diversamente e distintamente disciplinate, crea anche disparità di trattamento, tanto più che, altre norme (artt. 2083 e 2221 del codice civile) pongono più validi criteri di distinzione.

3. - Imprese molto modeste incorrono nelle procedure fallimentari e vengono meno le finalità del fallimento.

L'esiguo patrimonio attivo del fallito può rimanere assorbito interamente dalle spese della complessa procedura e a volte risulta persino insufficiente a coprire le spese anticipate dall'erario. II fallimento finisce con l'essere un rimedio processuale impeditivo della tutela dei creditori e un mezzo di difesa insufficiente.

E' evidente, pertanto, l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata e va, quindi, emessa la relativa declaratoria.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre l952, n. 1375, nella parte in cui prevede che <quando e mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila>.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 22/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE