Sentenza n. 562 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

SENTENZA N.562

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Cassa di Risparmio di Firenze nella qualità di mandataria della Mensa arcivescovile di Firenze, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione della Mensa arcivescovile di Firenze nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

uditi l'avvocato Umberto Fortini per la Mensa arcivescovile di Firenze e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 13 marzo 1989 (R.O. n. 291 del 1989) solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61, nella parte in cui esclude dal beneficio della sospensione dell'esecuzione gli immobili destinati alle attività di cui all'art. 42 della legge n. 392 del 1978 (e cioè ricreative, assistenziali, culturali, di sede di partiti o sindacati) oppure condotti dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

Il giudice a quo reputa incomprensibile l’esclusione, dal beneficio della sospensione delle esecuzioni, dei conduttori di cui all'art. 42 della legge n. 392 del 1978, per giunta innovativa di un precedente regime che a) per la durata del contratto esplicitamente estendeva le disposizioni degli artt. 67 e 68 della citata legge n. 392 del 1978 alle locazioni dell'art. 42, dunque parificate alle locazioni dell'art. 27 (di immobili destinati ad attività industriali, commerciali, artigianali, di interesse turistico, di lavoro professionale autonomo); b) per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione disposta dall'art. l-bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26 non distingueva tra le due tipologie, di cui agli artt. 27 e 42.

La disparità di trattamento derivante dalla norma impugnata si paleserebbe <ove si consideri che anche tali conduttori incontrano, rispetto ai conduttori di cui all'art. 27 della legge n. 392 del 1978, pari difficoltà nel reperimento di altra sistemazione, in presenza di un mercato delle locazioni per usi diversi dall'abitazione che offre immobili a prezzo libero e talvolta difficilmente sostenibile>.

2. - La questione non é fondata.

La mancata concessione del beneficio della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione ai conduttori di immobili destinati ad attività ricreative, assistenziali, culturali, di sede di partito o sindacato risponde con maggior coerenza alla ratio ispiratrice, nel contesto della legge n. 392 del 1978, delle distinte previsioni di tipologie contrattuali di cui agli artt. 27 e 42.

Per le suddescritte attività, infatti, non é rinvenibile quella esigenza di conservazione della localizzazione dell'impresa o dello studio o laboratorio professionale in cui si svolga lavoro autonomo che e tutelata dalle disposizioni relative alle locazioni previste dall'art. 27. Non é sufficiente la generica rilevanza sociale di un'attività perché possa richiedersene la tutela della localizzazione.

A provare la diversa natura contractus nella tipologia di cui all'art. 42, sta l’esclusione di ogni fine di lucro quanto alle attività e di qualsivoglia profilo imprenditoriale quanto ai soggetti, che impedisce l'applicazione di istituti quali il diritto di prelazione e l'indennità d'avviamento, connotanti invece significativamente il regime dei contratti di cui all'art. 27.

La disomogeneità delle due categorie di contratti non consente di considerare discriminatorio il beneficio disposto dalla norma impugnata, che pertanto non vulnera il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art . 7 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 20/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE