Sentenza n. 556 del 1989

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SENTENZA N.556

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1989 dal Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di Rondinella Luciano, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.

 

Considerato in diritto

 

 

 1.-Il Tribunale militare di Bari mette in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, del codice penale militare di pace, in quanto, per i sottufficiali ed i militari di truppa, fa discendere la perdita dello status di militare agli effetti della legge penale militare dalla consegna del foglio di congedo, anziché dal collocamento in congedo assoluto disposto dal Corpo o dall'Ente di appartenenza.

2. - La norma oggetto di censura si troverebbe in contrasto, sotto diversi profili, con l'art. 3 della Costituzione. Anzitutto, sarebbe irragionevole collegare < un mutamento così radicale dello status militare di un individuo>, da cui dipende l'applicabilità o no di una normativa penale più rigorosa, ad un evento, quale la consegna del foglio di congedo, condizionato < da adempimenti burocratici della pubblica amministrazione>, fonte di sempre possibili ritardi, se non addirittura di omissioni. In secondo luogo, nell'eventualità che più individui venissero < collocati in congedo assoluto, ad esempio per inidoneità fisica, in pari data e, per tale ragione, contemporaneamente avviati ai rispettivi domicili>, la consegna in tempi diversi dei fogli di congedo darebbe origine ad una < disparità di trattamento davanti alla legge>. Un'altra < disparità di trattamento> sarebbe, infine, ravvisabile nei confronti dei militari di truppa inviati in congedo illimitato, rispetto ai quali l'art. 3, primo comma, n. 2, prima parte, dello stesso codice penale militare di pace riconduce l'acquisto della condizione di congedato ad un atto dipendente unicamente dalla loro volontà, cioè alla personale < presentazione all'Autorità competente del comune di residenza prescelto>.

Vi sarebbe, inoltre, contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, perché, quando al militare in congedo siano addebitati, come nella specie, < fatti costituenti nel contempo reato militare e reato comune>, la ritardata consegna del foglio di congedo assoluto comporterebbe la sottrazione dell'imputato all'autorità giudiziaria ordinaria, giudice naturale precostituito per legge.

3.-Esaminata sotto il primo dei profili invocati, la questione risulta fondata.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in ordine all'acquisto dello status di militare, la qualità di appartenente alle Forze Armate < non può non implicare l'esistenza di un rapporto di attuale soggezione alla speciale potestà dell'amministrazione militare> (sentenza n. 112 del 1986).

Ne consegue che, analogamente a quanto si verifica per il momento iniziale (l'iscritto di leva entra a far parte dell'istituzione delle Forze Armate solamente con l'arruolamento, cioè con l'inserimento nei ruoli militari), la completa cessazione della qualità di militare - nella forma del collocamento in congedo assoluto, conseguente o a rassegna per inidoneità sopravvenuta o a degradazione o, più di frequente, al raggiungimento del limite di età - dovrebbe porsi sempre in stretta coincidenza con il venir meno del rapporto di < attuale soggezione> alla potestà dell'amministrazione militare e, quindi, con il reale congedamento.

Ciò, del resto, é proprio quanto avviene ad ogni altro fine diverso dagli < effetti della legge penale militare>, i soli cui si riferisce l'ottica derogatoria dell'art. 8, n. 2, del codice penale militare di pace. Ai fini amministrativi (diritto allo stipendio per i sottufficiali o alla paga per i militari di truppa, frequentazione dei luoghi di vita militare, riconsegna di quanto avuto in dotazione), lo status di militare in atto cessa indiscutibilmente nel momento del concreto definitivo allontanarsi dell'interessato dal corpo o dall'ente di appartenenza, cioè nel momento del suo reale congedarsi in forza della determinazione assunta dall'autorità competente sulla base del titolo legittimante nella specie il congedo assoluto, a prescindere dalla consegna, concomitante o no, del relativo foglio. Se, dunque, sul piano degli effetti amministrativi la situazione si presenta in questi termini, appare ancor meno ragionevole che, ai più gravosi fini penali, l'appartenenza alle Forze Armate possa, come talora accade, protrarsi anche oltre, sino al momento della consegna del foglio di congedo assoluto per il tramite dell'Arma dei carabinieri oppure, come nella fattispecie concreta, per il tramite del Comune di residenza del militare congedato.

4.-- Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, la norma denunciata troverebbe la sua ratio nell'esigenza che la cessazione dello status di militare, prima di diventare efficace in toto, sia portata o a conoscenza degli organi militari e dell'interessato stesso>. Conseguentemente, questi rimarrebbe sottoposto agli obblighi e alla disciplina militare sino al completamento dell'iter amministrativo volto ad assicurare tale conoscenza.

L'Avvocatura non nega che < più rapidi meccanismi> che informativa potrebbero essere prospettati, ma, al di là della maggiore o minore celerità di altri itinera ipotizzabili, sottolinea che, di fatto, le disparità tra caso e caso resterebbero comunque ineliminabili.

Le osservazioni cosi riassunte-pur cogliendo l'intento ispiratore della norma che subordina sempre alla consegna del provvedimento di congedo assoluto l'estinzione di una parte saliente degli effetti cui l'appartenenza alle Forze Armate da luogo-non bastano, però, a giustificare un meccanismo di informativa che di per se stesso può comportare ritardi più o meno rilevanti nella cessazione dell'appartenenza alle Forze Armate agli effetti della legge penale militare. Quando si tratta di congedo assoluto, la preoccupazione di subordinare la completa efficacia del provvedimento alla consegna formale dell'atto, non importa se all'interno o all'esterno dell'ambito militare, non può prevalere sull'esigenza che lo status di militare venga totalmente meno a partire dal momento del congedo reale e deve, perciò, cederle il passo nella drasticità di un'alternativa che rende impossibili reciproci contemperamenti.

Né vale richiamare il caso del congedo illimitato o provvisorio, cioè del < collocamento fuori del servizio alle armi>. Qui il coinvolgimento dell'autorità competente del comune di residenza del militare inviato in congedo e l'attestazione dell'avvenuto di lui ritorno alla vita civile con il visto del sindaco-obiettivi perseguiti dal legislatore richiedendo la presentazione dell'interessato a tale autorità (art. 3, n. 2, del codice penale militare di pace) - non hanno solo il generico scopo proprio di ogni tipo di informativa, ma anche quello, più specifico, di permettere un pronto reperimento del congedato in occasione di eventuali richiami in servizio.

Nulla di simile é prospettabile una volta che sia definitivamente cessato, con il congedo assoluto, qualsiasi rapporto di appartenenza alle Forze Armate.

5.-Non rinvenendosi altre specifiche ragioni a sostegno del differimento di una parte degli effetti conseguenti alla definitiva cessazione dell'appartenenza alle Forze Armate per i sottufficiali ed i militari di truppa, non può consentirsi che la cessazione stessa - con la sua incidenza sui modi di esercizio di quei diritti fondamentali che il complesso di doveri, obblighi, limiti e soggezioni caratterizzanti lo status di militare fortemente circoscrive - venga fatta dipendere da eventi < burocratici> successivi al tradursi della situazione di congedo in concreta realtà. Dal momento in cui il militare ritorna effettivamente e definitivamente alla vita civile in forza dell'avvenuta adozione di un provvedimento militare di esonero definitivo comunque eseguito, non può esservi più posto per alcuno degli effetti insiti nell'appartenenza alle Forze Armate.

Va, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima la previsione di un'informativa, che può anche richiedere tempi, più o meno, lunghi di attuazione, quale la consegna del foglio di congedo assoluto al sottufficiale o al militare di truppa, cui l'art. 8, n. 2, del codice penale militare di pace condiziona la piena efficacia del congedo stesso. Restano in tal modo assorbite le altre censure prospettate dal giudice a quo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del loro effettivo congedamento.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 20/12/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE