Ordinanza n. 551 del 1989

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ORDINANZA N.551

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Longo Eliana, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Longo Eliana, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 20 aprile 1989, pronunciata nel procedimento di riesame avverso il decreto di convalida di un sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Longo Eliana - provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica del luogo-ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 224-bis, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede che il termine di ventiquattro ore, entro il quale il pubblico ministero deve convalidare con decreto motivato il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, sia perentorio, ciò almeno secondo l'avviso della giurisprudenza assolutamente prevalente, deducendone che, < ove il Tribunale del riesame ritenesse perentorio il termine di cui all'art. 224-bis c.p.p. dovrebbe dichiarare la perenzione del sequestro per omessa convalida (giacche una convalida tardiva dovrebbe considerarsi tamquam non esset) e disporre l'immediata restituzione all'imputata di quanto appreso dalla P.G. all'esito della perquisizione domiciliare>;

che nel presente giudizio si é costituita la parte privata Longo Eliana, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Battista, chiedendo che venga dichiarata < l’illegittimità costituzionale dell'art. 224-bis c.p.p. per violazione degli articoli 13 e 14 della Costituzione nella parte in cui, giusto il richiamo operato dal secondo comma dell'art. 14 alle <garanzie prescritte per la tutela della libertà personale >, non e prevista la revoca di diritto e la caducazione di ogni effetto così come stabilito dal richiamato terzo comma dell'art. 13-del sequestro operato dall'autorità di pubblica sicurezza in un privato domicilio, qualora non segua entro quarantotto ore provvedimento di convalida dell'autorità giudiziaria>, ed e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, perché il giudice a quo, nel dare atto di un indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente, ha con ciò stesso riconosciuto < l'esistenza, oltre che la possibilità, di una diversa interpretazione>, senza precisare < se intende seguire quell'indirizzo prevalente oppure discostarsene>.

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), si direbbero immediatamente applicabili al procedimento a quo, non operando nei suoi confronti il regime di ultrattività delle disposizioni del codice abrogato, data l'assenza delle condizioni previste dagli artt. 241 e 242 del detto decreto legislativo;

e che, quindi, spetta al giudice a quo determinare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Vicenza.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 14/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE