Sentenza n. 537 del 1989

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SENTENZA N.537

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Arena Maria Concetta ed altro contro l'Ufficio Registro Successioni di Catania, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Considerato in diritto

 

 1.-La Commissione tributaria di primo grado di Catania contesta, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. n. 637 del 1972 sull'imposta di successione, in quanto assoggetta a riunione fittizia alla massa ereditaria tutte le donazioni fatte dal de cuius agli eredi e ai legatari senza eccettuare il caso che il bene donato sia stato subalienato, o almeno subordinare in questo caso il coacervo alla condizione che l'alienazione sia intervenuta entro un ragionevole periodo di tempo immediatamente precedente l'apertura della successione.

2. - La questione non é fondata.

La riunione fittizia al relictum del valore delle donazioni fatte dal de cuius agli eredi e ai legatari e prevista dalla norma impugnata <ai soli fini della determinazione delle aliquote> dell'imposta globale. L'aliquota cosi determinata si applica sul solo valore dei beni relitti, restando perciò matematicamente esclusa la possibilità, rappresentata dal giudice a quo, che ne risulti una <ritassazione> di beni non più appartenenti all'erede- donatario per essere stati da lui già alienati a terzi, e più in generale la possibilità che l'erede sia gravato da un carico tributario eccedente il valore della quota ereditaria, <espressiva della sua capacita contributiva> (cfr. Corte cost. n. 68 del 1985).

Una violazione del principio di proporzione dell'imposizione tributaria alla capacità contributiva non può essere ravvisata nemmeno nel riferimento della valutazione dei beni donati al valore venale al momento dell'apertura della successione. Questa regola discende dalla ratio del <coacervo>, che - come spiega la relazione ministeriale alla legge 25 gennaio 1902, n. 25, all. C., con la quale fu introdotto tale istituto - e quella di impedire elusioni della progressività delle aliquote (art. 4) con <l'espediente di suddividere valori ingenti con donazioni tra vivi agli stessi successibili riducendo così le quote a cifre tassabili con le aliquote minori della scala>.

Il parametro di valutazione indicato dalla norma denunciata non implica pero, contrariamente all'interpretazione del giudice a quo, che non si possa tenere conto, a scomputo, degli incrementi di valore dovuti a migliorie apportate al bene dal donatario o dal terzo acquirente. Tali incrementi, in quanto rappresentano un valore mai appartenuto, nemmeno potenzialmente, al patrimonio del de cuius, vanno dedotti nella misura della loro estimazione al tempo dell'aperta successione, analogamente a quanto dispongono gli artt. 748 e 749 cod. civ. Anche ai fini tributari vale la regola che la riunione fittizia dei beni donati deve essere fatta secondo il loro stato all'epoca delle donazioni e il loro valore al tempo della morte del donante.

3.-Inconsistente é pure la pretesa violazione del principio di eguaglianza, argomentata mettendo a confronto situazioni non paragonabili, quali la posizione del donatario che consegue dall'eredità un ulteriore vantaggio patrimoniale, in ragione del quale é soggetto all'imposta di successione, e la posizione del donatario escluso dalla successione oppure chiamato a un’eredità priva di attivo (avendo il de cuius esaurito tutti i suoi beni con donazioni in vita), così che manca il presupposto soggettivo o oggettivo per l'assoggettamento all'imposta.

Oltre a tutto non va dimenticato che, secondo la giurisprudenza consolidata in ordine all'art. 55 d.P.R. n. 637 del 1972, il coacervo si applica anche alle donazioni se fatte con uno stesso atto ovvero pur con atti diversi ai medesimi donatari.

4. - Per le ragioni sopra esposte la questione é infondata anche nei limiti della domanda di una pronuncia di illegittimità della norma impugnata almeno nella parte in cui non esclude dal coacervo i beni donati che siano stati alienati prima di un ragionevole periodo di tempo immediatamente antecedente all'apertura della successione. La suggerita analogia con la previsione dell'art. 9, primo comma, e manifestamente improponibile, stante la radicale diversità di presupposti, di contenuto e di finalità di questa disposizione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 37 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 11/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE