Ordinanza n. 519 del 1989

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ORDINANZA N.519

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1989 dal Pretore di Ispica nel procedimento civile vertente tra Cilia Giuseppe ed altri e Stornello Salvatore, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 marzo 1989 (R.O. n. 329 del 1989), il Pretore di Ispica, nel giudizio tra Cilia Giuseppe ed altri e Stornello Salvatore, avente ad oggetto rilascio di immobile e, in via riconvenzionale, pagamento dell'indennità di avviamento commerciale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo, nono, decimo e undicesimo comma del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui determina astrattamente ed in misura fissa, l’indennità di avviamento che deve essere corrisposta dal locatore al conduttore in caso di cessata locazione commerciale, commisurandola solo all’entità del canone e non anche al tipo di attività in concreto esercitata o all'effettivo valore dell'avviamento commerciale;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati: a) gli artt. 41 e 42, secondo comma, della Costituzione, limitandosi l'iniziativa economica del conduttore ed il godimento della proprietà privata;

b) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica tra locatore e conduttore, imponendosi al primo il pagamento di una somma di denaro a mero titolo di buonuscita ingiustificata sotto il duplice profilo della perdita dell'avviamento da parte del conduttore e dell'incremento di valore acquisito dall'immobile per l'incorporazione dell'avviamento, nonché tra i conduttori in quanto l'indennizzo, in situazioni uguali, é determinato in misura disuguale e non commisurato all’effettiva perdita patrimoniale conseguente al rilascio dell'immobile;

che nel giudizio é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che, come già affermato da questa Corte (sentenze nn. 73 del 1966, 36 del 1980, 128 e 300 del 1983, 108 del 1986, 882 del 1988; ordinanze nn. 583 del 1987, 115, 116 e 481 del 1989), l’indennità posta a carico del locatore e a favore del conduttore che rilascia l'immobile destinato ad uso commerciale serve a compensarlo della perdita che subisce per la cessazione dell'avviamento commerciale, mentre il locatore consegue un arricchimento per effetto dell'incremento del valore incorporatosi nell'immobile per l'attività svolta dal conduttore;

che l’indennità non lede l'iniziativa economica spettante all'imprenditore ma la tutela, ed e comunque correlata alla funzione sociale che rimane attuata;

che la determinazione della stessa indennità é affidata alla scelta del legislatore, che é incensurabile nel giudizio di costituzionalità siccome non affetta da palese irrazionalità;

che, pertanto, la questione é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 41, 42, secondo comma, 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ispica con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/11/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 30/11/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE