Ordinanza n. 518 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

ORDINANZA N.518

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di I grado di Siracusa sul ricorso proposto da Dente Antonino contro l'Ufficio I.V.A. di Siracusa, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 (R.O. n. 306 del 1989), la Commissione tributaria di I grado di Siracusa, nel giudizio promosso da Dente Antonino per ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'atto di irrogazione definitiva di sanzioni notificatogli dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Siracusa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino a quella di entrata in vigore dello stesso decreto- legge n. 429 del 1982;

che, secondo la remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto, conferendosi all'Ufficio finanziario la facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto - legge in esame, purché anteriormente alla dichiarazione integrativa, lo si farebbe risultare arbitro di determinare una situazione più o meno favorevole per il contribuente consentendogli di godere o no della definizione agevolata.

Considerato che questa Corte ha dichiarato la questione sollevata non fondata con la sentenza n. 575 del 1988 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze nn. 1075 del 1988, 119 e 121 del 1989;

che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di I grado di Siracusa con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/11/89.

 

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 30/11/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE