Ordinanza n. 514 del 1989

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ORDINANZA N.514

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania nel procedimento vertente tra Reali Giovanni e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1989 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Reali Giovanni ed avente ad oggetto l'accertamento di reddito effettuato dall'Ufficio delle imposte dirette di Verbania, la Commissione tributaria di primo grado della stessa città con ordinanza del 27 febbraio 1989 (reg. ord. n. 278 del 1989) denunciava, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., l'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di opere dirette all'edificabilità dei terreni ed alla successiva vendita si considerano, con presunzione assoluta, effettuate a fini speculativi;

che, il giudice rimettente affermava di sollevare la questione ora detta soltanto per non ingenerare il sospetto di voler decidere la causa allo scopo di procurarsi dall'Amministrazione delle finanze il compenso, dovuto esclusivamente per le decisioni di merito;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, deduceva doversi dichiarare la manifesta inammissibilità della questione.

Considerato che la Commissione tributaria pone a base della rimessione alla Corte una considerazione del tutto estranea all'oggetto del giudizio principale, qual e quella del compenso ai giudici tributari;

che pertanto si impone una pronuncia di manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/11/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 30/11/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE