Ordinanza n. 512 del 1989

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ORDINANZA N.512

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), e dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promossi con tre ordinanze emesse il 12 e il 26 gennaio 1989 dal Tribunale di Trieste, iscritte rispettivamente ai nn. 242, 243 e 265 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 20 e n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che, all'esito di due giudizi in cui i ricorrenti, titolari di pensioni dirette - rispettivamente d'invalidità, vecchiaia a carico dell'I.N.P.S. ed invalidità a carico della Gestione speciale artigiani-avevano richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale artigiani, avendo il Pretore di Trieste accolto la domanda, l'I.N.P.S. proponeva appello avverso le sentenze;

che il Tribunale di Trieste, con due ordinanze entrambe emesse il 12 gennaio 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui, malgrado le molteplici pronunce d'incostituzionalità, preclude tuttora l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, ovvero dalla medesima Gestione;

che il medesimo giudice, durante analogo giudizio di appello, ha sollevato, con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989, la medesima questione, dubitando altresì della legittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza, dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, disposizione dichiarata anch'essa più volte costituzionalmente illegittima nella parte in cui permarrebbe in vigore quanto al divieto di integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione diretta a carico della stessa Gestione.

Considerato che le questioni, per l'identità o l'analogia dell'oggetto, possono essere congiuntamente esaminate e decise con un unico provvedimento;

che, con sentenza n. 81 del 1989, l'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, é già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo sotto ogni profilo, e quindi anche in riferimento alla prospettata ipotesi di preclusione dell'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale per gli artigiani in caso di cumulo con gli altri trattamenti indicati nella medesima disposizione;

che, pertanto, la questione é manifestamente inammissibile;

che anche l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento alla medesima ipotesi di cumulo oggi denunciata, con sentenza n. 179 del 1989;

che pure tale seconda questione é perciò inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione erogata dalla stessa Gestione o dall'assicurazione generale obbligatoria, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1989, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia titolare di pensione diretta a carico della stessa Gestione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179 del 1989, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/11/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 30/11/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE