Ordinanza n. 495 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

ORDINANZA N.495

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'art. 657, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1989 dal Pretore di Tolentino nel procedimento civile vertente tra Domizi Quinto ed altri e Castignani Costanzo, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Tolentino, nel corso di un giudizio per convalida di sfratto per finita locazione e contestuale determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, con ordinanza emessa il 6 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, nei giudizi per convalida di sfratto per finita locazione di immobili non abitativi, subordina alla previa corresponsione dell'indennità d'avviamento l'esecuzione del provvedimento di rilascio, anziché la stessa proponibilità della domanda; b) dell'art. 657, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, limitatamente alle locazioni la cui risoluzione da diritto al conduttore di conseguire l'indennità di avviamento, consente al locatore di promuovere il giudizio di sfratto dopo la scadenza del rapporto, ma anteriormente alla corresponsione della suddetta indennità e comunque indipendentemente da essa;

che, in particolare, il Pretore rimettente rileva che il conduttore non può essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, non essendo responsabile della lite per non aver rilasciato l'immobile in mancanza del pagamento dell'indennità, posto che, se tanto avesse fatto, avrebbe rinunciato alla possibilità dalla legge garantitagli di non restituire l'immobile se non previa corresponsione dell'indennità stessa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto la declaratoria d'infondatezza della questione.

Considerato che l'impugnato art. 69 testualmente subordina al pagamento dell'indennità di avviamento la sola esecuzione del provvedimento di rilascio, in virtù di una scelta legislativa razionalmente esclusiva di ogni nesso tra il momento cognitivo del rapporto, volto alla formazione del titolo, e la circostanza dell'avvenuta corresponsione dell'indennità, idonea a condizionare esclusivamente l'azione esecutiva del titolo stesso;

che, quindi, la pregiudizialità, tra pagamento dell'indennità e cognizione del merito, configurata dal giudice a quo sulla base degli invocati parametri costituzionali, appare erronea, atteso che il primo presuppone l'avvenuto accertamento della conclusione della locazione e mai potrebbe perciò atteggiarsi a condizione di proponibilità della relativa domanda;

che il conduttore é in ogni caso facoltizzato ad effettuare formale offerta dell'immobile condizionatamente al pagamento dell'indennità e legittimamente, in mancanza di tale corresponsione, può ulteriormente godere del bene locato, in tal modo evitando le conseguenze paventate dal giudice a quo riguardo alle spese processuali;

che queste ultime, nella fattispecie, si pongono al Pretore, quanto a liquidazione, nella prospettata, problematica forma a causa del verificatosi, anomalo, simultaneus processus relativo a convalida e determinazione giudizi viceversa disciplinati, rispettivamente, dal procedimento ex artt. 657 e seguenti del codice di procedura civile e dal rito speciale del lavoro nonché in dipendenza della mancata applicazione dell'art. 663 del codice di procedura civile in tema di non-opposizione del convenuto;

che pertanto le due questioni sollevate appaiono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Tolentino con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Tolentino con la medesima ordinanza.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/10/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 07/11/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE