Ordinanza n. 492 del 1989

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ORDINANZA N.492

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Colombrita Mario, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Verona con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, codice penale, nella parte in cui determina nella somma di lire un milione il limite della pena pecuniaria entro cui può essere concesso il beneficio della non menzione della condanna, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Considerato che la questione é manifestamente inammissibile poiché l'art. 175 codice penale é già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua, con sentenza n. 304 del 1988, e proprio per le ragioni addotte dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, codice penale - nella parte in cui determina nella somma di lire un milione il limite della pena pecuniaria entro cui può essere concesso il beneficio della non menzione della condanna -promossa dal Pretore di Verona con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988, perché già dichiarato illegittimo con sentenza 10-17 marzo 1988 n. 304.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/10/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 07/11/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE