Ordinanza n. 481 del 1989

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ORDINANZA N.481

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1989 dal Pretore di Scicli nel procedimento civile vertente tra Musso Antonio, quale procuratore di Penna Mariannina, e l'Azienda Siciliana Trasporti, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Scicli, con ordinanza emessa in data 23 gennaio 1989 (R.O. n. 117 del 1989), nel procedimento vertente tra Musso Antonio quale procuratore generale di Penna Mariannina e l'Azienda Siciliana Trasporti, avente ad oggetto il pagamento di indennità di avviamento commerciale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, decimo comma, del decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sostitutivo dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prevede il diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale per gli immobili destinati all'esercizio di un'attività che sia condotta dal locatario in regime di monopolio o concessione;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto il conduttore, attese le modalità dello svolgimento dell'attività nel locale de quo (regime di monopolio o di concessione), non può subire alcuna perdita dalla cessazione del contratto di locazione e il locatore non potrà conseguire alcun arricchimento non potendo esercitare la stessa attività nello stesso immobile;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.

Considerato che il legislatore ha inteso compensare, con una speciale indennità, il conduttore che rilascia l'immobile da lui condotto in locazione della perdita che subisce per la cessazione dell'avviamento commerciale che a lui fa capo mentre nel contempo il locatore realizza un arricchimento per effetto dell'incremento del valore incorporatosi nell'immobile per l'attività svolta dal conduttore;

che lo stesso legislatore ha tenuto presente la situazione che normalmente si verifica per le locazioni di immobili destinati a uso diverso da abitazione (commerciale) senza che in concreto sia possibile distinguere tra attività ed attività mentre ha considerato l'avviamento oggettivamente come fenomeno che accede all'impresa esercitata, di qualunque tipo e specie sia, e inerisce soprattutto all'immobile che ne costituisce elemento fondamentale;

che la scelta del legislatore non é censurabile nel giudizio di legittimità costituzionale se non sia affetta da palese irrazionalità che nella fattispecie non sussiste; che, pertanto, la questione sollevata e manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Scicli con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 31/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE