Sentenza n. 451 del 1989

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SENTENZA N.451

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Francesco SAJA,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 283 del testo unico della finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 e modificato dall'art. 14 d. lgs. 26 marzo 1948, n. 261, nonchè dell'art. 24 legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dal Tribunale di Genova nel procedimento vertente tra il Comune di Arenzano e De Filippi Enrico, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e l'atto di costituzione del Comune di Arenzano;

udito nella pubblica udienza del 4 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Saja;

uditi l'avv. Cesare Glendi per il Comune di Arenzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

 

E' ormai ius receptum che in base all'art. 23, secondo comma, 1. 11 marzo 1953, n. 87, l'ordinanza di rimessione deve essere specificatamente motivata con riguardo ad entrambi i requisiti di ammissibilità della questione, vale a dire la rilevanza nel giudizio principale e la non manifesta infondatezza.

Conseguentemente il detto provvedimento deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare il thema decidendum, ed i motivi che stanno alla base di esso. Pertanto, nella specie era indispensabile che nell'ordinanza di rimessione del 3 giugno 1985 il Tribunale deducesse in qualche modo che l'eccezione di incostituzionalità, concernente la composizione della detta Sezione speciale della G.P.A., era stata già sollevata nel relativo giudizio, giacche soltanto la tempestiva proposizione di tale eccezione consentiva il controllo di legittimità costituzionale. Per contro, nulla di tutto ciò risultava dalla suddetta ordinanza, mentre il giudice a quo ha mostrato di prendere consapevolezza del problema soltanto per effetto dell'ordinanza emessa da questa Corte: infatti soltanto dopo la pubblicazione di questa egli ha abbandonato l'eccezione relativa alla commissione comunale, non sollevata tempestivamente dalla parte, mentre l'ha riproposta per la G.P.A., sul rilievo - non prospettato in precedenza - che l'eccezione stessa era stata formulata davanti a quell'organo.

Il Tribunale non ha mancato di aggiungere che tale ultima circostanza sarebbe risultata dal fascicolo di causa trasmesso insieme alla precedente ordinanza di rimessione; comunque va osservato che gli elementi richiesti per l'ammissibilità della questione, come già detto, debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, e non possono eventualmente essere tratti dagli atti del giudizio a quo; infatti soltanto l'ordinanza, debitamente pubblicata, rende noto per ogni effetto, alla generalità dei cittadini e agli organi giudiziari, la pendenza del giudizio costituzionale in tutti i suoi estremi: il che va inteso in maniera più rigorosa relativamente alla non manifesta infondatezza, trattandosi in realtà di indicare l'essenza oggettiva della questione, mentre, per quanto concerne la rilevanza, i suoi aspetti possono presentare peculiarità specifiche e diversificate secondo le varie fattispecie.

Da ciò discende come non sia configurabile alcun < errore di fatto> da parte della Corte, la quale ha invece osservato scrupolosamente le norme che regolano il processo costituzionale, mentre la causa della ricordata vicenda processuale sta unicamente nella lacuna dell'ordinanza di rimessione, ove il problema non fu colto nella sua vera essenza: proprio perciò il Tribunale-che, ripetesi, non avvertì allora i reali termini del problema-non fece cenno, a suo tempo, dell'eccezione di incostituzionalità relativa alla G.P.A., formulata nella precedente fase, e di conseguenza sollevò indistintamente l'eccezione anche nei confronti della Commissione comunale.

In relazione al problema concernente la G.P.A., il fatto che nella precedente ordinanza di rimessione non si sia fatto cenno alla tempestiva eccezione di incostituzionalità davanti al giudice tributario può considerarsi come una pura omissione materiale, che la Corte, secondo un suo precedente indirizzo (cfr. ord. nn. 164 del 1987 e 930 del 1988), non ritiene ostativa alla riproposizione della questione da parte dello stesso giudice, riproposizione da ritenere interdetta soltanto se la precedente ordinanza della Corte abbia natura decisoria (cfr. sent. n. 536 del 1988). Pertanto non sembra conferente l'impugnazione, da parte del giudice a quo, dell'art. 24, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, il quale non preclude l'esame nel merito della questione concernente il giudice tributario: di conseguenza risulta inammissibile la questione relativa alla detta impugnazione.

Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che la eccezione di illegittimità costituzionale relativa alla composizione della G.P.A. --Sezione speciale per i tributi locali - alla quale va riconosciuto, com'é noto, natura giurisdizionale, sia evidentemente fondata, analogamente a quanto già ritenuto con la sent. n. 30 del 1967 rispetto allo stesso organo nell'ordinaria sede giurisdizionale.

Ed infatti, anche per quanto riguarda tale organo di giustizia tributaria ricorrono gli stessi vizi riscontrati nella sentenza ora richiamata: esso, invero, é composto, tra l'altro, oltre che dal prefetto e dall'intendente di finanza, anche da funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza, i quali continuano ad espletare le loro funzioni istituzionali e quindi permangono alle dipendenze dell'Esecutivo; vi sono inoltre rappresentanti dei comuni interessati. Tutto ciò chiaramente esclude che ricorra il requisito dell'indipendenza, quale elemento caratteristico e indispensabile dell'organo giurisdizionale.

Va ricordato al riguardo che, sempre per mancanza di indipendenza, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale anche della commissione comunale (sent. n. 281 del 1989), di guisa che il giudizio a quo risulta venuto meno nelle due prime fasi: ciò necessariamente importa che, fin quando il legislatore non interverrà per disporre una nuova e legittima composizione dei detti due organi tributari giurisdizionali, non potrà funzionare neanche il giudizio davanti alla commissione centrale prevista dagli artt. 284 bis del citato t.u. della finanza locale e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, quale giudice di terzo grado, sicchè sembra potersi dedurre che il ricorso del contribuente dovrà essere proposto direttamente innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 283 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (Composizione della giunta provinciale amministrativa - sezione speciale per i tributi locali), come modificato dall'art. 14 d. lgs 26 marzo 1948, n. 261;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 l. 11 marzo 1953 , n. 87, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 27/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE