Sentenza n. 450 del 1989

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SENTENZA N.450

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Valentinetti Fiorenza e l'I.N.P.S., iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Pretore di Roma ritiene contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione l'art. 31 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo, nella parte (primo comma, lett. a) in cui esclude il diritto del coniuge superstite alla pensione di riversibilità <quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa>.

2. - La questione é fondata per le medesime ragioni svolte nelle sentenze n. 286 del 1987 e n. 1009 del 1988 di questa Corte, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre norme di contenuto uguale a quella impugnata.

I dispositivi delle due sentenze devono essere interpretati alla luce delle motivazioni che li reggono. In esse é precisato che la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate, nella parte in cui qualificano la colpa per se sola come causa di esclusione del coniuge superstite dal diritto alla pensione di riversibilità, non comporta la spettanza del diritto in ogni caso, ma soltanto in quanto il coniuge separato per sua colpa avesse diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Invero, poiché il trattamento di riversibilità ha la funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge, il relativo diritto presuppone come suo fondamento indefettibile o l'obbligo del defunto di contribuire ai bisogni della famiglia a norma dell'art. 143, terzo comma, cod. civ., oppure, venuto meno tale obbligo nei confronti del coniuge per colpa del quale la separazione e stata pronunziata (o al quale e stata addebitata), l'obbligo di prestargli gli alimenti ai sensi dell'art. 156, quarto comma.

3.-Considerata la presenza nelle leggi previdenziali relative ad altre categorie di lavoratori di norme analoghe a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ritiene opportuno estendere a tali norme la dichiarazione di illegittimità costituzionale nei termini sopra indicati, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto;

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, n. 1, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia); dell'art. 21, primo comma, n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto); dell'art. 21, primo comma, lettera a, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro); dell'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1° luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo), nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 27/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE