Sentenza n. 429 del 1989

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SENTENZA N.429

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 114 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1989 dal Pretore di Modena nei procedimenti penali riuniti a carico di Scaramelli Luciano ed altri, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

udito l'Avvocato dello Stato Emilio Zecca per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Pretore di Modena solleva, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 114 e 40 del regio decreto legge n. 1933 del 1938, nella parte in cui escludono che associazioni non riconosciute diverse dai partiti politici possano ottenere l'autorizzazione a svolgere lotterie e giochi della tombola.

Questa Corte deve preliminarmente rilevare che la questione va, in realtà, circoscritta, interpretando il dispositivo dell'ordinanza alla luce della motivazione, al solo art. 40 del predetto regio decreto legge, in quanto e appunto tale norma che determina i soggetti ai quali l'autorizzazione allo svolgimento dei detti giochi può essere rilasciata.

Il successivo art. 114, disciplinando invece un ben distinto aspetto della materia, in quanto si limita a sanzionare l'esercizio abusivo di tombole o lotterie del tutto indipendentemente dalla circostanza che l'autorizzazione sia, in astratto, concedibile o meno, non appare direttamente collegabile ad alcuna delle censure prospettate dal giudice a quo.

2.-L'Avvocatura dello Stato, sottolineando tale distinzione, eccepisce l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione proprio perché al giudice remittente é sottoposta semplicemente un'ipotesi di esercizio non autorizzato del gioco della tombola, per il quale, tra l'altro, l'autorizzazione non era stata neanche formalmente richiesta; sostiene quindi che anche ove si dovesse concludere che l'art. 40 in questione sia costituzionalmente illegittimo, la conseguenza potrebbe semmai essere quella dell’illegittimità del diniego di autorizzazione (ove fosse stata, in ipotesi, richiesta), ma non certo quella della liceità penale dello svolgimento non autorizzato delle tombole o lotterie.

L'eccezione é fondata.

Alla luce di quanto sopra esposto può ritenersi certo che la definizione del giudizio in corso avanti il Pretore di Modena é del tutto indipendente dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, la quale non può in quella sede ricevere applicazione alcuna.

Il giudice penale é infatti chiamato a verificare soltanto la sussistenza in concreto di un'ipotesi di esercizio abusivo del gioco della tombola o della lotteria, e, in caso positivo, ad irrogare le sanzioni previste dall'art. 114 del regio decreto legge n. 1933 del 1938 che, come si è prima ricordato, configura un’ipotesi di reato la cui realizzazione e del tutto indipendente dalla circostanza che l'autorizzazione sia o no concedibile nel caso di specie; certamente, quindi, non potrebbe ricavare la liceità penale dei fatti sottoposti al suo giudizio (o qualsiasi altro effetto) da una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 40 che, accogliendo la proposta questione, comprendesse le associazioni non riconosciute, in genere, tra i soggetti cui l'autorizzazione può essere concessa.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 114 e 40 del regio decreto legge 19 ottobre 1938 n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO- Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE- Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 25/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE