Ordinanza n. 425 del 1989

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ORDINANZA N.425

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, della legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bianchini Alessandro e Esselunga S.p.A., iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, promosso da un lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, il Pretore di Milano, con ordinanza del 10 novembre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, perché, favorendo con incentivi di vario genere l'avviamento nominativo al lavoro di lavoratori in età non superiore a ventinove anni mediante uno speciale contratto a termine denominato contratto di formazione e lavoro, crea una situazione di sfavore per i lavoratori di età superiore alla detta soglia, rendendo loro più difficoltoso l'accesso al mercato del lavoro, e ciò in contrasto col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e col diritto al lavoro garantito dall'art. 4;

che il giudice a quo ritiene rilevante la questione in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata consentirebbe, ove l'impugnativa del licenziamento risultasse fondata, l'accoglimento della domanda del lavoratore di essere reintegrato iussu iudicis nel posto di lavoro, mentre allo stato, come ha eccepito il datore di lavoro, la reintegrazione non potrebbe essere ordinata, trattandosi nella specie di contratto a termine;

che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private, mentre e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con atto presentato il 19 aprile 1989 quando il termine prescritto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 era già ampiamente scaduto.

Considerato che la rilevanza della questione é affermata dal giudice a quo sulla base di una premessa indimostrata, secondo cui l'ipotizzata dichiarazione di illegittimità costituzionale non comporterebbe la nullità dell'intero contratto in oggetto, ma soltanto della clausola del termine;

che al contrario, anche se, in ipotesi, tale premessa fosse esatta, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 863 del 1984 sarebbe pur sempre irrilevante ai fini della decisione in merito alla domanda attrice di reintegrazione nel posto di lavoro: invero, l'impugnato recesso del datore di lavoro, essendo stato intimato al ricorrente <per mancato superamento del periodo di prova>, e sottratto in ogni caso alla disciplina dei licenziamenti (art. 10 della legge 604 del 1966), nell'ambito della quale soltanto può operare l'istituto della reintegrazione nel posto di lavoro previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1987, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE