Ordinanza n. 424 del 1989

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ORDINANZA N.424

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) e 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Lagana Olindo e il Consiglio Regionale per la Calabria dell'Ordine dei giornalisti ed altri iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato per l'annullamento della decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di rigetto dell’istanza di iscrizione all'albo, elenco pubblicisti, sul presupposto della carenza del requisito della <regolare retribuzione>, richiesto dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), il Tribunale di Catanzaro - nella composizione integrata dai membri <laici> di cui al terzo comma dell'art. 63 della legge citata (come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308)-ha sollevato d'ufficio questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo comma, della sopra richiamata legge n. 69 del 1963, in riferimento all'art. 103, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione per la tutela di un interesse legittimo - tale dovendosi intendere a suo avviso la posizione soggettiva dell'aspirante all’iscrizione all'Ordine dei giornalisti-e dell'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308 (che ha sostituito il terzo comma dell'art. 63 della medesima legge professionale), in riferimento all'art. 102, comma secondo, della Costituzione, essendosi con la norma da ultimo impugnata istituito un giudice speciale e non una sezione specializzata, ovverosia un ufficio stabilmente e tabellarmente precostituito secondo le norme dell'ordinamento giudiziario;

che é intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto di entrambe le questioni proposte.

Considerato che, con riferimento alla prima questione, questa Corte ha già riconosciuto (sentenza n. 284 del 1986) che, secondo la communis opinio, in materia di iscrizione agli albi professionali il soggetto e titolare di una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, spettando agli organi all'uopo incaricati il mero accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge;

che, nel caso concreto, l'accertamento del requisito della <regolare retribuzione>, richiesto dall'art. 35, comma primo, della legge n. 69 del 1963 per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, non postula, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di rimessione, una valutazione discrezionale degli organi dell'Ordine professionale, essendo questi invece tenuti all'adempimento secondo le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle normali regole dell'esperienza;

che, pertanto, la prima questione é manifestamente infondata;

che, quanto alla seconda, questa Corte ha già ritenuto (sentenze n. 108 del 1962 e n. 76 del 1961) che il requisito necessario e sufficiente a differenziare le sezioni specializzate, delle quali l'art. 102, comma secondo, della Costituzione consente l’istituzione, dai giudici speciali, colpiti invece dal divieto contenuto nella stessa norma costituzionale, risieda nell’esistenza di un nesso organico ovverosia di una compenetrazione istituzionale tra la sezione specializzata e gli organi giudiziari ordinari, requisito questo già desumibile dalla medesima disposizione sopra richiamata, la quale consente quelle sole sezioni specializzate che siano istituite <presso> gli organi giudiziari ordinari;

che, peraltro, come già precisato nelle richiamate sentenze, per la ricorrenza di un siffatto requisito occorre fare riferimento ai caratteri funzionali e strutturali della sezione specializzata, individuati, gli uni, nella prescritta adozione (nel silenzio della legge) del rito civile ordinario, e gli altri nella sottoposizione al potere di sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai quali sono collegate, nella presenza indefettibile nel collegio giudicante di magistrati ordinari ed infine nell’attribuzione ad organi della magistratura ordinaria del potere di preposizione alla carica dei membri laici;

che, nella specie, in assenza di norme all'uopo derogatorie e, quindi, in presenza di tutti gli indicati elementi, non può dubitarsi della natura di <sezione specializzata> dell'organo giudicante istituito dalla norma denunciata, la quale e stata d'altra parte emanata per ovviare ad una pronuncia di questa Corte, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della precedente disciplina;

che, pertanto, anche la seconda questione e manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) sollevata, in riferimento all'art. 103, comma primo, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 63, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i Tribunali e le Corti di appello) sollevata, in riferimento all'art . 102, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con la medesima ordinanza.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE