Ordinanza n. 422 del 1989

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ORDINANZA N.422

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 giugno 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza relativo a Massaro Clemente, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10/1a s.s. dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 14 luglio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza relativo a Papale Alfredo, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10/1a s.s. dell'anno 1989.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 cod. pen., nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva tenuto conto del comportamento del condannato e delle limitazioni patite dal medesimo durante il periodo di libertà vigilata;

che nei giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che, con sentenza n. 282 del 1989, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 177 cod. pen. <nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo>;

che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 cod. pen., sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE