Sentenza n. 413 del 1989

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SENTENZA N.413

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo), dell'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) e degli artt. 18 e 19 della legge della Regione Piemonte 12 agosto 1976, n. 42 (Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo) e successive modificazioni, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1988 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto dalla S.p.a. Imprebeton contro la Regione Piemonte ed altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa l'11 gennaio 1989 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto dalle Imprese Riunite Garzena S.p.a. ed altro contro la Comunità Montana Pinerolese Pedomontano ed altri, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Considerato in diritto

 

1. - Nel corso di un giudizio concernente l'impugnativa dell'atto con cui il Comitato regionale di controllo del Piemonte aveva annullato una deliberazione comunale di aggiudicazione di una gara di appalto -nel presupposto che l'esclusione di alcune <offerte anomale> da parte di ditte concorrenti era stata disposta sulla base di un’errata interpretazione della legge da applicare - il Tribunale amministrativo regionale adito, ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 (soppresso dall'art. 1, primo comma, della legge di conversione 25 novembre 1987, n. 478, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dal secondo comma della stessa disposizione). Nel dubbio che la questione cosi proposta fosse irrilevante ai fini della definizione del giudizio a quo, essendo l'ambito di quest'ultimo limitato al petitum di annullamento dell'atto dell'organo di controllo, il giudice a quo ha sollevato, sempre di ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e 18 e 19 della legge regionale del Piemonte 12 agosto 1976, n. 42 e successive modificazioni, in quanto queste norme, secondo la giurisprudenza, non consentono all'organo regionale di controllo, che si sia visto annullare in sede giurisdizionale il proprio atto negativo, di rinnovare il potere di controllo.

Il giudice a quo, in altri termini, in questa prospettazione alternativa, subordina la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art 4 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 - cioè della normativa sostanziale che regolava all'epoca la materia dell’esclusione dalle gare di appalto delle c.d. offerte anomale - alla possibilità che l'organo regionale di controllo possa vedersi restituito nella propria potestà di annullamento in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa che attualmente glielo impedisce (artt. 59 e 60 della legge n. 62 del 1953 e artt. 18 e 19 della legge regionale del Piemonte n. 42 del 1976), e possa quindi applicare lo jus superveniens conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in materia di offerte anomale, annullando la deliberazione comunale che su di essa si fonda.

Con identiche argomentazioni, nel corso di un altro giudizio relativo all'impugnativa sia dell'atto negativo di controllo che di quello conseguente con cui il Comune si era uniformato al primo, lo stesso Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 17, comma secondo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha successivamente disciplinato la materia delle offerte in modo sostanzialmente identico all'art . 4 del decreto legge n. 393 del 1987, sia della normativa statale e regionale in tema di controlli già censurata nella precedente ordinanza.

2. -I giudizi possono essere riuniti e le relative questioni affrontate congiuntamente essendo ininfluente, ai fini della loro soluzione, la circostanza che nel secondo dei giudizi a quo era stata impugnata anche la delibera comunale che si era successivamente uniformata all'indirizzo dell'organo di controllo.

3.-Le questioni, nei termini in cui risultano sollevate, sono inammissibili in quanto irrilevanti ai fini della definizione dei giudizi a quo.

Per quel che concerne l'art. 4 del decreto legge n. 393 del 1987, nonché l'art. 17, comma secondo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, é la stessa prospettazione del giudice a quo a far concludere per l’irrilevanza della questione, dato che nelle ordinanze di rimessione testualmente si afferma che <il ricorso é proposto contro l'interpretazione che l'organo di controllo ha dato alla norma. Il Tribunale non ritiene di poter accettare questa interpretazione, ma non può limitarsi ad annullarla, in quanto in questo modo darebbe pur sempre applicazione ad una norma della cui costituzionalità si dubita>, soggiungendo che <anche la decisione della Corte che si limitasse a dichiarare l'incostituzionalità della norma in questione non farebbe completamente giustizia. Se venisse meno infatti l'art. 4 del decreto legge 23 settembre 1987, n. 393, questo Tribunale si vedrebbe costretto ad annullare l'interpretazione che il CO.RE.CO. ne ha data, ma la conseguenza sarebbe che-annullato l'atto di controllo-diventerebbe esecutiva quella aggiudicazione> facendo si <che l'organo di giustizia amministrativa finisca con il conferire legittimità ad atti per altro verso dichiaratamente illegittimi (e, nel caso in esame, addirittura applicativi di una norma incostituzionale)>.

Lo scopo che dichiaratamente intende perseguire il giudice rimettente, al fine di rendere rilevante la pronunzia di illegittimità costituzionale della normativa denunciata, in tema di c.d. offerte anomale, e dunque quello di pervenire alla caducazione della delibera comunale di aggiudicazione, di un atto cioè al di fuori del giudizio a quo, essendone l'oggetto delimitato dalla richiesta di annullamento dell'atto di controllo.

Peraltro, come si é già avuto modo di illustrare in precedenza, il Tribunale rimettente, dubitando della rilevanza della questione cosi sollevata, si propone di pervenire al risultato dell'annullamento della deliberazione comunale, in quanto solo in questo modo, la questione di legittimità costituzionale della norma sulla quale detta deliberazione si fonda diverrebbe rilevante. Viene pertanto denunciata l'incostituzionalità delle norme che escludono la possibilità di reiterare l'esercizio della potestà di controllo, poiché, qualora quest'ultime fossero dichiarate illegittime assumerebbe automaticamente rilevanza anche la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in tema di c.d. offerte anomale, in questo caso, infatti, l'organo di controllo potrebbe annullare la deliberazione comunale per il venir meno della norma che la sorregge.

Ma la questione di legittimità costituzionale della normativa in tema di controlli, dalla cui fondatezza viene ad essere così condizionata la fondatezza dell'altra questione, é a sua volta irrilevante ai fini della definizione del giudizio a quo. Questo non riguarda affatto l'aspetto della reiterabilità dell'atto di controllo dopo il suo annullamento in sede giurisdizionale, essendo questa un’evenienza estranea all'ambito del giudizio che, circoscritto dal petitum, non richiede al giudice alcuna diretta applicazione di tale normativa.

L'irrilevanza della questione riguardante la normativa statale e regionale in tema di controlli, rende a sua volta irrilevante, anche dal punto di vista di questa prospettazione alternativa, la questione di legittimità costituzionale della norma in tema di c.d. offerte anomale, subordinata dal giudice a quo all'accoglimento dell'altra.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge 23 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili a uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo) e dell'art. 17, comma secondo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), nonché la questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), 18 e 19 della legge regionale del Piemonte 12 agosto 1976, n. 42 (Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo), sollevate in riferimento all'art. 97 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE