Sentenza n. 397 del 1989

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SENTENZA N.397

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione ed altro contro Vizzone Antonio ed altri, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione di Vizzone Antonio ed altri, di Afeltra Antonella ed altri e di Borgia Maria Clotilde e Cesare Domenico nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avv.ti Massimo Colarisi per Vizzone Antonio ed altri, Fabrizio Salberini per Afeltra Antonella ed altri e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione consiste nello stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) contrastino con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano, tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi d'idoneità a professore associato i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia (ex art. 5 decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580) che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti ai periodi di svolgimento delle attività medesime. Ciò per la differenza di trattamento rispetto alle categorie sia dei tecnici laureati, specificamente contemplati dalla normativa, sia degli assistenti delle cliniche universitarie, con pari requisiti, cosi come stabilito con sentenza di questa Corte n. 89 del 1986.

2.1 - La questione é fondata.

L'indicato art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università), convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, con modificazioni, dispone (comma 12) che i titolari di contratto di cui trattasi qualora, oltre i limiti d'impegno attinenti alla loro qualità specifica previsti nello stesso articolo, svolgano altresì attività di assistenza e cura, sono equiparati agli assistenti ospedalieri. Tale esplicita precisazione rende palese, come lo stesso Collegio remittente mette in luce, che i partecipi dell'odierna situazione vengono a trovarsi, in apice, in posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni oggetto della precedente sentenza n. 89. Sempre che - é appena il caso di sottolineare-ricorrano, per i fini di ammissione al giudizio di idoneità, i requisiti dell'aver superato una prova selettiva concorsuale, nonché aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile, attività didattica e di ricerca.

2.2-Ritiene la Corte che le previsioni anzidette siano tutte contenute -in astratto - nel più volte indicato art. 5 del decreto-legge n. 580.

La procedura concorsuale per il contratto e esplicitamente prevista al comma sesto dell'articolo, mentre nel successivo comma undicesimo sono fissati per i titolari di contratto rigorosi impegni, anche in termini di orario, di assistenza agli studenti e soprattutto di controllo del loro profitto e di obbligo di esercitazioni: elementi tutti, questi, che appaiono validi ad integrare l'espletamento di istituzionali prestazioni d'ordine didattico.

Quanto all'ulteriore presupposto inerente all'attività scientifica (pure ricompreso nell'indicato art. 5) non può darsi pregio all'obiezione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la ricerca resterebbe meramente circoscritta - senza cioè poter essere altrimenti utilizzata - <a livello di formazione individuale>; essa, infatti, e sempre si frutto di personale studio, fruibile, tuttavia - per i principi di libertà che costituzionalmente la assistono - da chiunque sia interessato, per il proprio arricchimento, ai suoi contenuti esternati in pubblicazioni edite.

Conclusivamente, perciò, ricorre un’ingiustificata sperequazione della categoria qui contemplata rispetto alle altre ammesse ai giudizi di idoneità per il conseguimento della qualifica di professore associato; a ciò consegue la dichiarazione di incostituzionalità sospettata dal Collegio a quo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

 

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 13/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE