Ordinanza n. 392 del 1989

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ORDINANZA N.392

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del decreto Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per l’elezione del Consigli comunali nella Regione siciliana), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Catania, I sezione civile, con due ordinanze, rispettivamente del 7 febbraio e del 21 marzo 1986, emesse nello stesso procedimento civile pendente fra le stesse parti D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, esattamente dello stesso tenore e con le stesse parole (salvo, nell'ordinanza del 7 febbraio 1986, la precisazione che il convenuto si trovava in aspettativa da epoca anteriore alla presentazione delle candidature), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del decreto Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per l’elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione, nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti delle Unita sanitarie locali non facenti parte dell'Ufficio di direzione;

che la violazione dei parametri invocati dipende - giusta quanto si evince dalle ordinanze - dal trattamento deteriore fatto dalla legge siciliana ai cittadini italiani residenti nell'isola e dalla conseguente compressione del diritto costituzionale di ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, rispetto a quanto in proposito invece dispone la legge nazionale 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), senza che sussista peraltro alcuna particolare situazione locale o esclusiva esigenza della Regione;

che nessuno é intervenuto o si è costituito nella causa.

Considerato che é incomprensibile la ragione che ha indotto il Tribunale a pronunciare nella stessa causa fra le stesse parti due ordinanze identiche a distanza di pochi giorni, mentre sembra abbastanza trasparente la ragione per cui sono state trasmesse a questa Corte a distanza di oltre tre anni, secondo una prassi che sembra ormai invalsa in questa materia in alcuni Uffici giudiziari, ma che non può essere apprezzata;

che, comunque, le due identiche ordinanze devono necessariamente essere riunite e decise con unica ordinanza di questa Corte;

che l'art. 5 n. 3 del decreto presidenziale in parola é stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte sotto ogni profilo, e perciò anche sotto quello dedotto nelle ordinanze in esame, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n. 1062, e la questione é stata poi dichiarata manifestamente inammissibile con l' ordinanza 18 gennaio 1989 n. 15;

che uguale sorte, pertanto, spetta alla questione qui sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del decreto Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo Unico delle leggi per l’elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze 7 febbraio e 21 marzo 1986, perché l'illegittimità costituzionale é già stata dichiarata, sotto ogni profilo, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n. 1062.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO- Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 11/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE