Ordinanza n. 365 del 1989

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ORDINANZA N.365

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con cinque ordinanze emesse il 29 novembre 1988 dal Pretore di Agrigento, iscritte rispettivamente ai nn. 34, 35, 36, 37 e 38 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Agrigento, nel procedimento civile vertente tra Filippone Salvatore e I.N.A.D.E.L., avente ad oggetto il pagamento dell’indennità premio di servizio comprensiva dell’indennità integrativa, con rivalutazione e interessi, con ordinanza del 29 novembre 1988 (R.O. n. 34 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui stabilisce che il credito del lavoratore iscritto all'I.N.A.D.E.L., relativo alla riliquidazione dell'indennità premio di servizio con inclusione dell’indennità integrativa maturata successivamente al 31 gennaio 1977, non da luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria;

che risulterebbero violati l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l’ingiustificata disparità di trattamento con gli altri lavoratori ai quali e riconosciuto il risarcimento dei danni per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie; gli artt. 36 e 38 della Costituzione, in quanto risulterebbe frustrata la funzione di sostentamento che la suddetta indennità premio di servizio svolge quale indennità di fine rapporto e retribuzione differita;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso perché la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la stessa questione, con ordinanze della stessa data, e stata sollevata nei procedimenti civili vertenti tra La Corte Luigi e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 35 del 1989); tra Alessi Vincenzo e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 36 del 1989); tra Capitano Nazzarena e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 37 del 1989); tra Milazzo Palma Rita e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 38 del 1989);

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in tutti i giudizi, ha preso le stesse conclusioni di cui sopra.

Considerato che i cinque giudizi, siccome prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui dispone che le somme de quibus non danno luogo a corresponsione di interessi per ritardato pagamento, e non fondata la questione per il profilo della mancata rivalutazione monetaria (sentenza n. 1060 del 1988);

che successivamente la questione e stata dichiarata rispettivamente manifestamente inammissibile per il primo pro filo, essendo la norma ormai espunta dall'ordinamento, e manifestamente infondata per l'altro profilo (ordinanza n. 68 del 1989);

che non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi che possono fondare una diversa decisione, va emessa analoga statuizione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunisce i giudizi;

dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la riliquidazione dell’indennità premio di servizio, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Agrigento con le ordinanze in epigrafe;

b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 23, quarto comma, del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la corresponsione egli interessi sulle dette somme, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Agrigento con le ordinanze in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella stessa parte con la sentenza n. 1060 del 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO- Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 27/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE