Sentenza n. 357 del 1989

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SENTENZA N.357

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1988 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Franchi Antonio e la S.r.l. Autoservizi Rastelli Martino & C. ed altro, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.

 

Considerato in diritto

 

1. -Questa Corte é chiamata a decidere se l'art. 4, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981 n. 151, nella parte in cui, ad avviso del giudice a quo, non richiama il regime di insequestrabilità disposto dall'art. 25 della legge 28 settembre 1939 n. 1822, per i contributi e sussidi accordati dalle regioni ai concessionari degli autoservizi di linea, violi gli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in quanto, innovando il regime delle sovvenzioni, comprese nel patrimonio indisponibile delle regioni, conferirebbe a queste ultime il potere <di modificare il contenuto dei diritti soggettivi dei privati creditori, con possibilità di creare disparità di trattamento fra situazioni giuridiche eguali in relazione alla diversa collocazione regionale>.

2. - La questione non é fondata.

I dubbi di illegittimità costituzionale prospettati dal giudice remittente presuppongono necessariamente che alla norma non possa attribuirsi altro significato che quello fatto proprio dall'ordinanza di rimessione; vale a dire che, in presenza di una discordanza fra l'indicazione numerica della norma della quale si é inteso conservare l'efficacia (art. 25 della legge n. 1822 del 1939) e l'enunciazione del contenuto, debba senz'altro darsi prevalenza a quest'ultima nella ricostruzione della voluntas legis.

E' opinione di questa Corte che, sul punto, si debba pervenire ad una diversa soluzione interpretativa.

L'art. 4, ultimo comma, della legge n. 151 del 1981 dispone l'inapplicabilità ai servizi di trasporto previsti dall'art. 1 della stessa legge (quelli trasferiti alle Regioni) delle norme di cui ai capi I, II, V, VI e VII della legge n. 1822 del 1939, <ad eccezione delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 4, come modificato dalla legge 5 dicembre 1941 n. 1490, delle disposizioni contenute nell'art. 25 del capo VI, nonché di quelle contenute nella lettera c) dell'art. 34 della stessa legge 28 settembre 1939 n. 1822, concernenti rispettivamente l'obbligo del trasporto degli effetti postali agevolazioni fiscali ed il rifiuto di trasporto dei predetti effetti postali.> Ora, e ben vero che l'art. 25, qui in esame, non si riferisce affatto ad agevolazioni fiscali, in quanto prevede invece il divieto di sequestro dei sussidi attribuiti al concessionario del servizio pubblico; ma nemmeno può concludersi, come ritiene il giudice remittente, che il legislatore abbia inteso in realtà richiamare la norma di cui al successivo art. 26, poiché in detto articolo, cosi come peraltro in tutto il capo VI, non sono previste <agevolazioni fiscali> in senso proprio, bensì l'importo ed i criteri di calcolo della <tassa di sorveglianza>.

Occorre invece osservare che la mancanza di correlazione rilevata dal giudice remittente tra l'indicazione numerica della disposizione mantenuta in vigore e l'enunciazione sommaria del suo contenuto si riscontra in realtà tra tutte le definizioni enunciate nella norma in esame ed il contenuto effettivo delle disposizioni richiamate: cosi infatti il terzo comma dell'art. 4 non ha ad oggetto l'obbligo del trasporto degli effetti postali, bensì l'imposta di registro sugli atti relativi ai detti trasporti (sebbene non possa dubitarsi dell'esattezza dell'indicazione numerica, confortata dal richiamo alla modifica operata dalla legge n. 1490 del 1941 che ha appunto sostituito il solo art. 4); anche l'art. 34 lettera c), poi, non concerne il rifiuto di trasporto degli effetti postali, ma più precisamente una comminatoria di decadenza in tale ipotesi.

Di fronte a tali discordanze del testo normativo, considerando anche che le definizioni legislative meramente descrittive - non contenenti cioè una regula iuris - non sono vincolanti per l'interprete, questi non può che utilizzare, quale canone interpretativo, il dato certo dell'indicazione numerica della norma.

L'esattezza dell'indicazione appare poi confortata dal rilievo che l'art. 25 della legge n. 1822 del 1939, e quindi l'art. 4 della legge n. 151 del 1981 che intende mantenerne l'efficacia, risultano pienamente aderenti al principio generale espresso dall'art. 826 del codice civile, secondo il quale il vincolo di destinazione dei beni ad un pubblico servizio ne importa l'indisponibilità.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 27/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE