Sentenza n. 355 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

SENTENZA N.355

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Masetti Cesarina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Agrigento nel procedimento civile vertente tra Zambito Anna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 779 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa il 14 ottobre 1988 dal Pretore di Agrigento nel procedimento civile vertente tra Cangialosi Giovanna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Masetti Cesarina nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Considerato in diritto

 

I Pretori di Bologna e di Agrigento dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui prevede che il requisito contributivo, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità possa perfezionarsi anche nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario solo per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali e non anche per i lavoratori dipendenti. A loro piacere risulterebbero violati: a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento che si verifica tra le varie categorie di lavoratori; b) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, risultando non tutelate alcune forme di lavoro dipendente; c) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto, in caso di invalidità, ai lavoratori esclusi dall'ambito di operatività della suddetta norma vengono a mancare mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

La questione é fondata.

Invero, l'esclusione della maggior parte dei lavoratori dipendenti dall'ambito di operatività della norma che prevede la possibilità del conseguimento del requisito contributivo anche durante il procedimento amministrativo o giudiziario che si instaura a seguito del rigetto della domanda di pensione, non trova una razionale giustificazione.

Non rileva la circostanza che trattasi di gestioni speciali poiché queste afferiscono pur sempre all'ordinamento previdenziale generale e la loro peculiarità risiede solo in aspetti contabili - finanziari.

La censurata esclusione non trova fondamento nemmeno nella natura del rapporto, in quanto la norma si applica non solo a lavoratori autonomi ma anche a lavoratori subordinati, quali sono i braccianti agricoli. Essa, quindi, crea irragionevole disparità di trattamento tra categorie di lavoratori subordinati.

Inoltre, l'esclusione riguarda solo la pensione di invalidità poiché l'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, stabilisce che la pensione di vecchiaia a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel caso in cui al raggiungimento dell'età pensionabile manchino i requisiti dell'anzianità assicurativa e contributiva, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti siano raggiunti.

Del resto, lo stesso Istituto previdenziale aveva instaurato la prassi di concedere la pensione di invalidità anche ai lavoratori dipendenti nel caso in cui essi avessero raggiunto il requisito contributivo durante il procedimento amministrativo o giudiziario.

E poi l'ha abbandonata a seguito dell'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso formatosi sul punto, secondo cui il conseguimento del requisito contributivo in dette fasi procedimentali non produceva effetti in quanto sia la prestazione lavorativa che il versamento dei contributi, quali presupposti di fatto, dovevano preesistere ed essere accertati alla data della domanda amministrativa.

Dette ragioni, comunque, possono valere sul piano interpretativo della norma ma certamente non nel giudizio di verifica della sua conformità ai precetti costituzionali.

Sussistendo la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, va dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede anche per i lavoratori dipendenti tra quelli per i quali il requisito contributivo, non sussistente alla data della domanda, possa risultare perfezionato prima della definizione di questa o della decisione del ricorso in via amministrativa o giudiziaria.

Le altre censure restano assorbite.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 27/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE