Sentenza n. 350 del 1989

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SENTENZA N.350

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 marzo 1989, depositato in cancelleria il 9 marzo 1989 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della richiesta per citazione direttissima del Procuratore della Repubblica di Firenze del 5 gennaio 1989, per l'udienza del 3 marzo 1989 nei confronti del Consigliere regionale prof. Rinaldo Innaco.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

uditi l'avvocato Giuseppe Stancarelli per la Regione e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Lamenta la Regione Toscana, mediante il sollevato conflitto, che la giurisdizione sia stata chiamata a conoscere della rilevanza penale di un atto, l'interrogazione, che un suo Consigliere ha compiuto nell'esercizio delle sue funzioni insindacabili, coperte dalla tutela costituzionale di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione.

Eccepisce l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'inammissibilità del ricorso perché preposto in relazione all'attività del Procuratore della Repubblica, che non concreta esercizio di potere giurisdizionale, trattandosi di semplice promovimento dell'azione penale. Si sostiene, infatti, che l'insindacabilità sancita nel citato art. 122 della Costituzione ha natura sostanziale, e perciò non potrebbe essere sottratta ad atti del processo che non comportino ancora esercizio del potere giurisdizionale.

In ogni caso, secondo l'Avvocatura, il ricorso sarebbe infondato anche nel merito perché al Consigliere regionale non e stato contestato alcun atto delle sue funzioni come elemento del delitto di diffamazione. Spetta, quindi, alla giurisdizione conoscere del comportamento del Consigliere regionale.

2.-Come si é detto, con sentenza divenuta irrevocabile il 14 maggio 1989, il Tribunale di Firenze ha assolto il Consigliere Innaco dall'imputazione mossagli perché il fatto non costituisce reato.

Si é così esaurita l'azione penale intentata contro il Consigliere regionale, con la conseguenza che il conflitto di attribuzione sorto nei confronti dell'attività inquirente, in relazione ad una citazione per direttissima, non é più sorretto da un interesse attuale.

Da ciò consegue la pronuncia d'inammissibilità del proposto conflitto.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana con ricorso 27 febbraio 1989 in relazione all'atto 5 gennaio 1989 del Procuratore della Repubblica di Firenze.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 22/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE