Ordinanza n. 330 del 1989

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ORDINANZA N.330

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 settembre 1988 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Casseri Bindo, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Dami Giorgio, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti penali a carico rispettivamente, di Casseri Bindo e Dami Giorgio, il Tribunale di Pistoia con due ordinanze di identico tenore emesse in data 20 settembre 1988 e 21 ottobre 1988 (r.o. nn. 730 e 819/1988), solleva in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui tale norma, col prevedere che l'azione penale, per i reati in materia di accertamento delle imposte dei redditi, non possa essere iniziata o proseguita fino a che l'accertamento di imposta sia divenuto definitivo, dispone che -secondo quanto sarebbe dato desumere dalla prevalente giurisprudenza, anche costituzionale (sentenze nn. 88 del 1982 e 247 del 1983) - il giudicato delle Commissioni tributarie faccia stato nel procedimento penale;

che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale, l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati tributari, attese in sostanza, le diverse e più ridotte possibilità difensive offerte dal processo tributario.

Considerato che i giudizi, concernendo identiche questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che precedenti censure proposte negli stessi termini dal medesimo Tribunale di Pistoia sono state giudicate manifestamente inammissibili con ordinanze nn. 985 e 1093 del 1988, 92 del 1989;

che pertanto anche le questioni ora oggetto di esame debbono dichiararsi manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. nn. 730 e 819 del 1988).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.

 

Depositata in cancelleria il 06/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE