Ordinanza n. 329 del 1989

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ORDINANZA N.329

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 56, primo comma, n. 3, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1988 dal Magistrato di sorveglianza di Milano nel procedimento penale a carico di Peis Bernardino, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che - nel corso dell'udienza avente ad oggetto la determinazione delle modalità esecutive della sanzione sostitutiva della libertà controllata applicata all'agente di custodia Peis Bernardino - il Magistrato di sorveglianza di Milano ha, con ordinanza del 25 ottobre 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 64, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 56, n. 3 (rectius: art. 56, primo comma, n. 3) della stessa legge, <nella parte in cui non consente al Magistrato di sorveglianza di disciplinare il divieto di detenere armi in modo da non ostacolare il lavoro del condannato>;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;

considerato che analoga questione é già stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 147 del 1989 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 56, primo comma, n. 3, della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Milano con ordinanza del 25 ottobre 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE