SENTENZA N.324
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 1988, n. 475 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 10 dicembre 1988, depositato in cancelleria il 20 dicembre 1988 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1988.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'avv. Valerio Onida per
Considerato in diritto
1. -Formano oggetto d'impugnativa alcune norme del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante <Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali>, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475.
In particolare, di tale decreto-legge vengono censurati: a) l'art. 1, quarto comma, dove si prevede l'assegnazione, nell'ambito del programma triennale per la riduzione ed il recupero dei rifiuti, di contributi in conto capitale diretti a promuovere società di servizi ambientali per lo smaltimento dei rifiuti industriali; b) l'art. 6, concernente l'accelerazione delle procedure relative all'approvazione regionale dei progetti di costruzione ed ampliamento degli impianti di smaltimento nonché al rinnovo delle autorizzazioni scadute; c) l'art. 7, dove si disciplina la realizzazione, mediante concessione di costruzione e di esercizio, degli impianti e delle discariche di iniziativa pubblica, prevedendosi altresì un potere sostitutivo del Ministro dell'ambiente nel caso di inattività delle Regioni; d) l'art. 8, concernente la valutazione di compatibilità ambientale per i nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.
Ad avviso della Provincia autonoma di Trento la disciplina espressa da
tali norme risulterebbe lesiva degli artt. 9, 97 e 116 Cost. nonché delle
competenze legislative ed amministrative conferite alla stessa Provincia dallo
Statuto speciale in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori
pubblici di interesse provinciale ed igiene e sanità (artt. 8 nn. 5, 6 e 17; 9
n. 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione).
La lesione della competenza provinciale - sempre ad avviso della
ricorrente-risulterebbe altresì aggravata dal fatto che, prima dell'adozione
delle norme impugnate,
2. - Le questioni sollevate non sono fondate.
Il decreto-legge 9 settembre n. 397 del 1988, convertito con
modificazioni nella legge n. 475 del
Il nuovo intervento, a meno di un anno di distanza dal precedente, é stato determinato dall'accentuarsi della situazione di emergenza connessa alle necessità dello smaltimento dei rifiuti industriali nonché dall'allarme suscitato nell'opinione pubblica dal succedersi di episodi che hanno concorso sempre più a illuminare la gravita del problema.
Il decreto-legge n. 397 si è venuto, pertanto, a caratterizzare come intervento destinato ad affrontare una situazione eccezionale con mezzi straordinari, al fine di restaurare, entro tempi ragionevolmente brevi e attraverso il concorso tra iniziativa pubblica e imprese private, una situazione di normalità nel settore: e questo anche al fine di ottemperare a precisi doveri imposti in sede comunitaria (direttive C.E.E. nn. 75/442; 76/403 e 78/319, attuate mediante il d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915). Tali esigenze affiorano con evidenza particolare nei contenuti e nelle procedure dei due strumenti di programmazione previsti dal decreto- legge ed affidati alla competenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e degli altri ministri interessati: cioè del programma triennale (con valore di atto di indirizzo e coordinamento) per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti nonché per favorire il recupero di materiali o di energia e limitare l'uso di materiali non biodegradabili (art. 2); e del programma di emergenza volto ad individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio, di impianti di smaltimento e di discariche in grado di garantire la copertura del fabbisogno programmato e di fronteggiare le situazioni più urgenti (art. 5).
La disciplina in esame si collega, quindi, nel suo nucleo essenziale, ad un’esigenza
di protezione connessa a valori costituzionali primari (quali quelli espressi
dagli artt. 32 e 9 Cost.) nonché a finalità straordinarie di tutela
dell'incolumità pubblica (quali quelle che il d.P.R. 24 luglio 1977, n.
3. -Queste premesse consentono di valutare in concreto le singole censure enunciate nel ricorso.
Va, in primo luogo, affermata la palese infondatezza della questione
prospettata nei confronti del quarto comma dell'art.
4. - Del pari infondate risultano le censure riferite agli artt. 6, 7 e
L'art.
L'una e l'altra previsione appaiono, pertanto, giustificate dalla necessità di provvedere, in via transitoria, alla situazione di emergenza che ha ispirato l'intero decreto-legge di cui e causa.
L'art. 7 regola la realizzazione da parte delle Regioni (o delle Province autonome) degli impianti e delle discariche previsti nel piano di emergenza di cui all'art. 5, prevedendo l'espletamento di gare esplorative ed il conseguente affidamento in concessione ad imprese pubbliche e private della costruzione e dell'esercizio degli impianti e delle discariche. Anche tale disciplina, in quanto strettamente collegata all'attuazione concreta del piano di emergenza, trova la sua giustificazione fondamentale nella situazione eccezionale maturata nel settore in esame, che ha imposto al legislatore statale un intervento transitorio e urgente.
In questo quadro ed entro questi limiti risulta, d'altro canto,
giustificato anche il potere d'intervento sostitutivo riconosciuto - dal
secondo comma dell'art. 7 -al Ministro dell’'ambiente nell’ipotesi in cui,
entro sei mesi dalla definizione del piano di emergenza e della localizzazione
degli impianti,
Va, infine, respinta la censura formulata nei confronti dell'art. 8, che attribuisce al Ministro dell'ambiente la valutazione di compatibilità con le esigenze ambientali di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 361 del 1987, convertito nella legge n. 441 del 1987-dove la competenza risulta, invece, riferita alla Giunta regionale -, fatti salvi il procedimento ed i termini temporali fissati dallo stesso art. 3 bis. La norma si riferisce chiaramente agli impianti di cui al precedente art. 7 del decreto-legge n. 397 e va, pertanto, anch'essa inquadrata nel programma di emergenza di cui all'art. 5, quarto comma, destinato a individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e di pretrattamento nonché di impianti e discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato ed a fronteggiare le situazioni più urgenti. In questo quadro, ispirato ad un'esigenza di contemperamento dei diversi interessi locali alla protezione ambientale secondo un'ottica nazionale, la scelta operata dalla norma - nel ricalcare l'impianto dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), anche alla luce dei principi seguiti da questa Corte con la sentenza n. 210 del 1987-non merita censura dal momento che consente, da un lato, la collaborazione tra potere centrale e poteri locali ai fini dell'istruttoria e dell'approvazione dei singoli progetti, mentre, dall'altro, non intacca le competenze, diverse dalla valutazione dell'impatto ambientale, attribuite dalla legge ai poteri locali in ordine alla realizzazione di tali impianti.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, 6, 7 e 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante <Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti)>, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 9, 97 e 116 Cost. ed agli artt. 8, nn. 5, 6 e 17; 9 n. 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 06/06/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE