Ordinanza n. 313 del 1989

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ORDINANZA N.313

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 22 aprile 1988 dal Tribunale di Alba; il 1° giugno 1988 e il 16 maggio 1988 dalla Corte d'appello di Torino; il 2 maggio 1988 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Venezia; l'11 e il 25 maggio 1988 dal Tribunale di Isernia; il 12 febbraio 1988 dalla Corte di cassazione; il 14 giugno 1988 dal Tribunale di Genova; il 18 e il 29 aprile 1988, il 26 maggio 1988, il 7 luglio 1988 (n. 4 ordd.) e il 24 giugno 1988 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 440, 441, 446, 614, 616, 680, 683, 686 e da 688 a 695 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 41, 46 e 48/1a s.s. dell'anno 1988.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Tribunale di Alba, con ordinanza 22 aprile 1988 (Reg. ord. n. 440/88), la Corte d'appello di Torino, con ordinanze 1° giugno 1988 (Reg. ord. n. 441/88) e 16 maggio 1988 (Reg. ord. n. 446/88); la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Venezia, con ordinanza 2 maggio 1988 (Reg. ord. n. 614/88); il Tribunale di Isernia con ordinanze 11 maggio 1988 (Reg. ord. n. 616/88) e 25 maggio 1988 (Reg. ord. n. 680/88); la Corte di cassazione con ordinanza 12 febbraio 1988 (Reg. ord. n. 683/88) ed il Tribunale di Genova con ordinanza 14 giugno 1988 (Reg. ord. n. 686/88) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione <in misura rilevante> del risultato della dichiarazione;

che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale é stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Torino con ordinanze 18 aprile 1988 (Reg. ord. n. 688/88), 29 aprile 1988 (Reg. ord. n. 689/88), 26 maggio 1988 (Reg. ord. n. 690/88), 24 giugno 1988 (Reg. ord. n. 693/88) e 7 luglio 1988 (Reg. ord. nn. 691, 692, 694 e 695/88);

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in ogni caso, per l'infondatezza della questione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 8 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le ordinanze 22 aprile 1988, del Tribunale di Alba (Reg. ord. n. 440/88); 1° giugno e 16 maggio 1988, della Corte d'appello di Torino (Reg. ord. nn. 441, 446/88); 2 maggio 1988, della Sezione istruttoria della Corte d'appello di Venezia (Reg. ord. n. 614/88); 11 e 25 maggio 1988, del Tribunale di Isernia (Reg. ord. nn. 616, 680/88); 12 febbraio 1988, della Corte di cassazione (Reg. ord. n. 683/88); 14 giugno 1988, del Tribunale di Genova (Reg. ord. n. 686/88); 18 aprile 1988 (Reg. ord. n. 688/88) 29 aprile 1988 (Reg. ord. n. 689/88) 26 maggio 1988 (Reg. ord. n. 690/88) 24 giugno 1988 (Reg. ord. n. 693/88) e 7 luglio 1988 (Reg. ord. nn. 691, 692, 694 e 695/88) del Tribunale di Torino.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/5/1989.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO  - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 26/5/1989.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE