Sentenza n. 309 del 1989

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SENTENZA N.309

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 124 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Signori Laura ed altri contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Signori Laura e del Sindacato nazionale Ispettori tecnici della Pubblica Istruzione nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi gli avvocati Carlo Rienzi per Signori Laura, Enrico Esposito per il Sindacato nazionale Ispettori tecnici e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il T.A.R. del Lazio mette in dubbio la legittimità costituzionale degli artt. 4 e 124 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella parte in cui tengono separati i ruoli degli ispettori tecnici centrali da quelli degli ispettori tecnici periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nonché con gli artt. 3, 36 e 97.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente che l'ordinanza di rimessione non ha compiutamente accertato la rilevanza della questione, avendo esaminato uno soltanto dei tre motivi di inammissibilità del ricorso proposti dalla difesa dell’Amministrazione della pubblica istruzione nel giudizio a quo, onde la questione sarebbe inammissibile. L'eccezione non ha pregio.

Giustamente il giudice remittente ha vagliato preliminarmente soltanto il secondo dei detti motivi, fondato sul preteso carattere non direttamente lesivo degli interessi dei ricorrenti della circolare ministeriale impugnata. Gli altri due motivi (mancata impugnativa della precedente circolare 9 febbraio 1984, di cui quella del 13 ottobre 1986 impugnata e una semplice applicazione; tardività del ricorso, non essendo mai stati impugnati gli atti di inquadramento nei ruoli degli ispettori periferici), in quanto investono l'esistenza stessa del diritto di azione esercitato dai ricorrenti, non possono essere esaminati se non insieme col merito del ricorso. L'omessa impugnazione di un atto precedente, avente contenuto uguale o pregiudiziale a quello dell'atto impugnato davanti al giudice a quo, quale che possa essere la sua rilevanza nel giudizio di merito, non può avere un effetto preclusivo del rinvio alla Corte costituzionale della questione di legittimità delle norme applicabili in tale giudizio.

2. - La questione non é fondata.

Non sussiste anzitutto la denunciata violazione dell'art. 76 della Costituzione. La direttiva, impartita dagli artt. 1, lett. a), e 4, primo comma, punto 2) della legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, di <riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale> e, correlativamente, di <disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale ispettivo della scuola materna, elementare e secondaria>, non implica, ne concettualmente, ne in via di interpretazione della mens legis, un vincolo del legislatore delegato all'istituzione di un ruolo unico. Con l'affermata unitarietà della funzione non e incompatibile l'inquadramento degli ispettori in ruoli distinti, corrispondenti all'articolazione operativa della funzione ispettiva, prevista dalla legge n. 477 del 1973 a vari livelli, nazionale e territoriali, e quindi con gradi diversi di competenza.

Anzi, una indicazione implicita in questo senso é fornita dalla stessa legge delegante, atteso che essa non ha previsto la soppressione del ruolo degli ispettori centrali, istituito da leggi precedenti e inserito tra i ruoli della dirigenza statale (cfr. tab. IX allegata al d.P.R. n. 748 del 1972).

In assenza di tale previsione-necessariamente preliminare all'istituzione di un ruolo unico degli ispettori tecnici - il decreto delegato si è correttamente limitato a istituire il nuovo ruolo degli ispettori tecnici periferici (art. 119), mentre al livello dell'amministrazione centrale ha attribuito le funzioni di ispettore tecnico ai già esistenti ispettori centrali. Ciò spiega la collocazione dell'art. 124 tra le <norme finali e transitorie>.

Non producente é il richiamo dell'ordinanza di rimessione all'art. 17 della legge n. 775 del 1979, che delegava il Governo a unificare i ruoli centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe. La denunciata violazione dell'art. 76 della Costituzione deve essere verificata esclusivamente confrontando il decreto legislativo n. 417 del 1974 con la legge di delega n. 477 del 1973.

E che la discrezionalità attuativa del potere delegato sia stata legittimamente esercitata é stato riconosciuto dalle leggi successive 11 luglio 1980, n. 312, e 22 dicembre 1980, n. 928, le quali, rispettivamente agli artt. 7 e 8 e all'art. 46, hanno confermato l'inquadramento degli ispettori tecnici centrali e periferici in due ruoli distinti.

3.-Nemmeno é ravvisabile una violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione, e conseguentemente va disattesa anche la pretesa violazione degli artt. 36 e 97.

Dagli artt. 37 sgg. del decreto n. 417, che stabiliscono diverse modalità di reclutamento del personale ispettivo prevedendo per i concorsi a posti di ispettore centrale condizioni di ammissibilità e criteri di selezione più rigorosi, é argomentabile una valutazione legislativa delle diverse dimensioni territoriali dell'attività ispettiva nel senso che, pur non comportando una differenza di natura tra la funzione degli ispettori centrali e quella degli ispettori periferici, esse si riflettono in modalità che incidono sulla qualità della prestazione, determinate dal livello della collaborazione con gli organi decisionali dell'amministrazione della pubblica istruzione e dalle connesse responsabilità. I primi svolgono un'attività di collaborazione diretta col Ministero e quindi assumono una responsabilità nell'ambito dei processi di formazione delle norme generali sull'istruzione e di elaborazione della programmazione centrale dell'attività scolastica; i secondi collaborano in campo regionale e provinciale coi sovrintendenti e coi provveditori agli studi ai fini dell'applicazione delle norme generali e dell'adattamento delle direttive del Ministero alle varie realtà territoriali, e quindi non assumono una responsabilità per l'andamento complessivo del servizio scolastico nazionale.

Questa valutazione sottesa alla differenziazione dei due ruoli non appare arbitraria o irrazionale, e pertanto non e soggetta a censure di costituzionalità. Ciò non esclude che sul piano della politica del diritto essa possa essere modificata valorizzando altri punti di vista favorevoli a un'evoluzione legislativa nel senso dell'unificazione dei ruoli. In questa direzione si é mosso il disegno di legge n. 2758 di iniziativa governativa, presentato alla Camera dei deputati il 25 maggio 1988 e già approvato dalla Commissione affari costituzionali, recante <Nuove norme per il reclutamento del personale della scuola>, il cui art. 5 prevede l'istituzione di un nuovo ruolo unico degli ispettori tecnici a decorrere dal 1° gennaio 1991.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 124 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), sollevata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 26/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE