Ordinanza n. 302 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

ORDINANZA N.302

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1 e 1-bis della legge 8 aprile 1988 n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative) promosso con ordinanza emessa l'11 settembre 1988 dal Pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra Polo Maria Teresa e Zito Rosa iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobile ad uso abitativo per finita locazione, nel quale l'opponente ha domandato la sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1988 o ad altra data <maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia>, il Pretore di Gravina, con ordinanza dell'11 settembre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 1-bis del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1988, n. 108, in quanto, <nel loro combinato disposto>, introducono un’ingiustificata disparità di trattamento tra conduttori di immobili ad uso abitativo e conduttori di immobili ad uso diverso dall'abitazione, il beneficio della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non essendo per questi ultimi subordinato alla condizione dell'alta tensione abitativa del comune in cui l'immobile e situato;

che, ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate violerebbero il principio di eguaglianza anche perché comporterebbero un’ingiustificata disparità di trattamento tra i conduttori di immobili ad uso abitativo siti nei comuni individuati <ad alta tensione abitativa> e i conduttori di immobili ad uso abitativo siti in comuni non individuati tali (come quello di Gravina di Puglia), solo i primi essendo ammessi a fruire dello stesso trattamento privilegiato dei conduttori di immobili ad uso non abitativo;

che nel giudizio davanti alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che entrambi gli argomenti addotti a sostegno della pretesa violazione del principio di eguaglianza muovono da un’interpretazione puramente letterale della norma impugnata nel senso che la proroga degli sfratti per finita locazione, ivi disposta in favore dei conduttori di immobili ad uso commerciale, non sarebbe subordinata alla condizione dell'ubicazione in un comune ad alta tensione abitativa, diversamente da quanto stabilito nel precedente art. 1 per gli immobili ad uso abitativo;

che, al contrario, dalla ratio dell'art. l-bis, aggiunto dalla legge di conversione, e ancora dall'art. 4-bis si argomenta chiaramente che la detta condizione vale anche per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, salva in ogni caso la deroga stabilita dall'art. 4-bis per i comuni terremotati;

che, pertanto, non sussiste la denunciata differenza di trattamento tra i conduttori di immobili ad uso di abitazione e i conduttori di immobili ad uso diverso, mentre la disparità di trattamento tra conduttori di immobili ad uso abitativo siti in comuni non definiti ad alta tensione abitativa e i conduttori di immobili ugualmente ad uso abitativo siti nei comuni di cui all'art. 1 del d.l. n. 708 del 1986, convertito nella legge n. 899 del 1986, comporta un'eccezione al principio di esecutività dei provvedimenti giudiziari di condanna, non già, come suppone il Pretore remittente, un limite arbitrario a una presunta regola di sospensione dell'esecuzione: eccezione giustificata appunto dalle peculiari situazioni di disagio che caratterizzano le aree ad alta tensione abitativa.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 1-bis del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Gravina di Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE- Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 25/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE