Ordinanza n. 300 del 1989

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ORDINANZA N.300

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Torrione Gianni e Bich Edoardo ed altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Aloisi Domenico e Vesan Silvano ed altra, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Ricco Raffaele e Vesan Silvano ed altra, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti l'atto di costituzione di Ricco Raffaele nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con le tre ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), assumendo che tali disposizioni, in quanto estendono alle regioni ad autonomia ordinaria e non anche alla Regione Valle d'Aosta il principio del doppio grado di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale regionale, determinino un’irragionevole disparità di trattamento a danno di quest'ultima;

che é altresì censurato, <di riflesso>, l'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), il quale prevede che contro la delibera assunta da detto Consiglio in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità é ammesso ricorso giurisdizionale - in unico grado - alla Corte d'appello di Torino.

Considerato che la questione, già proposta dalla stessa Corte d'appello di Torino, é stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 1131 del 1988 in riferimento tanto alle disposizioni direttamente impugnate, non applicabili nel giudizio principale, quanto a quella in esso effettivamente applicabile-e cioè l'art. 27 della legge n. 1257 del 1962 - <poiché non é dato comprendere, in assenza di qualunque motivazione sul punto, rispetto a che cosa, in quali sensi e per quali effetti tale norma sia impugnata "di riflesso">;

che, poiché con le tre predette ordinanze la questione e riproposta nei medesimi termini e con identica prospettazione, essa va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e, <di riflesso>, dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con tre ordinanze emesse il 30 settembre 1988 (r.o. nn. 1, 2, 3 del 1989).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.

 

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE