Ordinanza n. 289 del 1989

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ORDINANZA N.289

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo comma, e 11, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1983 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Giavara Silvio ed altro, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48/1a s.s. dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 23 maggio 1983 (Reg. ord. 668/1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo comma ed 11, secondo comma, c.p., che prevedono il primo la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, per la perseguibilità del delitto comune del cittadino all'estero punibile con una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore a tre anni ed il secondo la richiesta dello stesso Ministro per il rinnovamento del giudizio nei casi indicati dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.;

che, invero, il giudice a quo ritiene che i predetti artt. 9, secondo comma, ed 11, secondo comma, c.p. contrastino con gli artt. 107, secondo comma, e 110 Cost., che limitano le funzioni del Ministro di grazia e giustizia, in materia giurisdizionale, alla facoltà di promuovere l'azione disciplinare dei magistrati ed all'esercizio delle competenze in materia d'organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

che lo stesso giudice ritiene inoltre che i citati artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, c.p. violino anche l'art. 3 Cost., in quanto introducono una disparità di trattamento tra coloro nei cui confronti é intervenuta la richiesta e coloro per i quali quest'ultima non é stata proposta;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che l'atto del Ministro di grazia e giustizia con il quale viene effettuata la richiesta di cui agli artt. 9 e 11 c.p. consegue ad una scelta, vincolata al perseguimento di fini, legislativamente determinati, di politica criminale;

che tale scelta non può non appartenere ad un organo dell'esecutivo; e che, pertanto, non appare manifestamente irrazionale che la medesima sia legislativamente affidata al Ministro di grazia e giustizia, in considerazione delle sue competenze istituzionali;

che, data la non manifesta irrazionalità dell'istituto della <richiesta>, nemmeno é ipotizzabile il dedotto contrasto con l'art. 3 Cost.;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 107, secondo comma e 110 Cost., dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.

 

Depositata in cancelleria il 25/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE