ORDINANZA N.286
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promossi con due ordinanze emesse il 1o giugno 1988 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 577 e 578 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione di Bianchi Vincenzo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che in un giudizio
civile, promosso da Vincenzo Bianchi contro l'I.N.P.S. per ottenere la
maggiorazione del trattamento pensionistico introdotta dall'art. 6 della legge
n. 140 del
che ad avviso del giudice a quo, tale termine non sarebbe razionalmente
giustificato, neppure considerando che esso coincide con quello stabilito
nell'art. 6 della legge 24 maggio 1970, n.
che innanzi alla Corte si é costituita la parte privata che, nell'aderire alle conclusioni dell'Autorità remittente, ha sottolineato l'arbitrarietà del medesimo termine temporale anche alla luce dell'art. 38 Cost.;
che identica questione é stata sollevata con altra ordinanza, in pari data (r.o. n. 578/1988), dello stesso Pretore di Torino, nel procedimento civile di analogo contenuto tra Luigi Savio e l'I.N.P.S.; che nel secondo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, in linea preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della questione - risolventesi, a suo avviso, in una generica doglianza di violazione dell'art. 3 Cost. -e, in subordine, ha concluso, comunque, per la sua infondatezza, negando che la norma censurata provochi alcuna ingiustificata disparità di trattamento e sostenendo che, in ogni caso, non sarebbe censurabile la discrezionale determinazione del legislatore di limitare entro una certa data la retroattività delle leggi;
considerato che i giudizi vanno riuniti, concernendo un'identica questione;
che dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione é sopravvenuta la legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale (art. 6) ha riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti, contemplati dall'art. 6, comma primo, della legge n. 140 del 1985, titolari di pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;
che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici remittenti perché riesaminino la rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/89.
Francesco SAJA, - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 25/05/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE