Ordinanza n. 267 del 1989

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ORDINANZA N.267

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 aprile 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Armenise Donata, iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 6 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 781 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Penazzi Maria Luisa e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte di cassazione, nel procedimento civile tra l'I.N.A.D.E.L. e Armenise Donata, con ordinanza dell'8 aprile 1988 (R.O. n. 770 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano luogo a corresponsione di interessi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata determinerebbe disparità di trattamento tra gli impiegati degli enti locali e le altre categorie di lavoratori, per i quali l'adeguamento del credito e automatico;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione, essendo la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 1060 del 1988;

che il Pretore di Bologna, con due ordinanze di identico contenuto, l'una del 6 aprile 1988 (R.O. n. 781 del 1988), emessa nel procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e l'I.N.A.D.E.L., e l'altra dell'11 aprile 1988 (R.O. n. 782 del 1988), emessa nel procedimento civile vertente tra Penazzi Maria Luisa e l'I.N.A.D.E.L., entrambe pervenute alla Corte il 10 dicembre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 36, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, anche per il profilo della mancata rivalutazione delle somme oltre che per quello della mancata corresponsione degli interessi, venendo meno la possibilità di difesa di un diritto, per la carenza di proporzionalità del trattamento alla quantità e qualità di lavoro e per la disparità di trattamento con gli altri lavoratori;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’inammissibilità della questione per il profilo della mancata corresponsione degli interessi, essendo stata la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, e per l’infondatezza per l'altro profilo.

Considerato che i tre giudizi vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento per l’evidente connessione;

che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme erogate a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio, e fondata, invece, per quanto riguarda il diniego della corresponsione degli interessi, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennità riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;

che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa questione é stata dichiarata manifestamente infondata per il primo profilo, e inammissibile per il secondo, essendo la norma impugnata espunta dall'ordinamento per effetto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale;

che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi tali da indurre la Corte ad una modificazione della propria decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunisce i giudizi;

dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 359, per la parte in cui la norma censurata non prevede la corresponsione degli interessi sulle somme di cui sopra perché già dichiarata costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 1060 del 1988;

b) la manifesta in fondatezza della questione nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la riliquidazione dell'indennità premio di servizio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione e dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE