Ordinanza n. 260 del 1989

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ORDINANZA N.260

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto, 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, e degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1988 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Ferrari Giacomo e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Giuseppe La Loggia per l'I.N.A.D.E.L. e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Pretore di Genova, nel procedimento civile, promosso da Ferrari Giacomo contro l'I.N.A.D.E.L., diretto ad ottenere la rivalutazione e gli interessi sulle somme corrispostegli per indennità premio di servizio comprensiva dell’indennità integrativa speciale, nonché la restituzione dell'I.R.PE.F. per la parte dell’indennità pari al contributo versato dallo stesso ricorrente (sentenza n. 178 del 1986), con ordinanza del 3 marzo 1988 (R.O. n. 286 del 1988), ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme corrisposte al lavoratore iscritto all'I.N.A.D.E.L. a titolo di riliquidazione dell’indennità premio di servizio con inclusione degli incrementi dell’indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977, siano suscettibili di rivalutazione monetaria e diano luogo a interessi;

che, ad avviso del rimettente, sussisterebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità che si verifica rispetto agli altri lavoratori in genere, per i crediti dei quali e applicabile l'art. 429 del codice di procedura civile, pur essendo indubbia la natura alimentare dei crediti previdenziali, e nei confronti degli stessi lavoratori iscritti all'I.N.A.D.E.L., i quali, ricevendo in ritardo la riliquidazione dell’indennità premio di servizio per ragioni diverse dall’inclusione della indennità integrativa speciale, hanno diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione;

b) questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile I.R.PE.F. vada detratta una somma pari alla percentuale di indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale versato all'I.N.A.D.E.L.;

che, a parere del rimettente, sarebbero applicabili i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 178 del 1986 per la buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. agli statali;

che nel giudizio si é costituito l'I.N.A.D.E.L. che ha concluso, relativamente alla questione sub a), per l'inammissibilità o l’infondatezza;

che é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha rassegnato identiche conclusioni per la questione sub a) mentre, per quella sub b), ha concluso per l’inammissibilità.

Considerato che per la questione sub a) questa Corte ha (ordinanza n. 68 del 1989) già dichiarato la questione manifestamente infondata per quanto riguarda la rivalutazione monetaria e manifestamente inammissibile per il profilo degli interessi, essendo stata già dichiarata la illegittimità costituzionale della norma ora di nuovo censurata (sentenza n. 1060 del 1988): che non vi é motivo di modificare la decisione;

che, per la questione sub b), la legge 13 maggio 1988, n. 154, ai commi 3-ter e 3-quater aggiunti all'art. 4> ha regolato la materia di cui trattasi (detrazione dall'imponibile per l’indennità di fine rapporto del contributo versato dal lavoratore);

che, pertanto, la rilevanza della questione va riesaminata dal giudice rimettente alla stregua delle nuove norme.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, per la parte in cui detta norma esclude la rivalutazione monetaria della somma erogata al lavoratore per indennità premio di servizio comprensiva della indennità integrativa speciale, sollevata dal Pretore di Genova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui esclude la corresponsione di interessi sulla somma erogata dall'I.N.A.D.E.L. al lavoratore per indennità premio di servizio comprensiva dell’indennità integrativa speciale, perché già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 1060 del 1988, sollevata dallo stesso Pretore, con l'ordinanza in epigrafe;

c) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova per nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE