Ordinanza n. 259 del 1989

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ORDINANZA N.259

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1988 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Di Sabato Anna, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Bari, nel giudizio civile tra Di Sabato Anna e I.N.A.D.E.L., avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità premio di servizio, con ordinanza del 6 giugno 1988 (R.O. n. 630 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio, con inclusione degli incrementi dell’indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977, secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986, diano luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3, 24, 113 e 77 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata discriminerebbe irragionevolmente i crediti relativi alle somme in esame rispetto ad ogni altro tipo di credito; limiterebbe ingiustificatamente il diritto di difesa di una categoria di cittadini, precludendo loro la possibilità di ottenere qualsivoglia tipo di risarcimento per inadempimento dell'I.N.A.D.E.L., ed inoltre, riproducendo una disposizione contenuta in un testo reiteratamente presentato dal Governo alle Camere e convertito solo dopo quattro mancate conversioni, porrebbe problemi di legittimità in ordine al potere del Governo di adottare decreti a norma dell'art. 77 della Costituzione, tanto più che gli effetti prodotti dai decreti decaduti sono fatti salvi dall'art. 30 dello stesso decreto-legge n. 359 del 1987;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento dell'indennità premio di servizio riliquidata nei sensi sopra indicati; mentre ha dichiarato non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme erogate al medesimo titolo, ed ha, altresì, dichiarato non fondata la questione, sollevata, peraltro, nei confronti dell'art. 30 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, relativa alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione;

che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la medesima questione, sollevata con riferimento ai due primi profili, e stata dichiarata manifestamente inammissibile per il primo, essendo la norma impugnata già espunta dall'ordinamento per effetto dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, e manifestamente infondata quanto al secondo profilo;

che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa declaratoria per quanto attiene ai due profili dedotti, mentre, per quanto riguarda quello concernente il contrasto con l'art. 77 della Costituzione, la relativa censura può ritenersi assorbita per effetto della decisione innanzi citata (sentenza n. 1060 del 1988).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, sollevata dal Pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui detta norma non prevede la corresponsione degli interessi sulle somme corrisposte per la riliquidazione dell'indennità premio di servizio, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 1060 del 1988;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme di cui sopra, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE