Sentenza n. 254 del 1989

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SENTENZA N.254

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con modificazioni, e dell'art. 9, punto 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con l'ordinanza emessa il 3 giugno 1988 dal Pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Chiapponi Oreste e lo S.C.A.U., iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Chiapponi Oreste nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Sergio Grasselli e Diego Ziini per Chiapponi Oreste e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

 

1.1-Per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine superiore ai settecento metri sussiste normativamente l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura (art. 7 decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41). Per effetto della sentenza di questa Corte n. 370 del 1985 l'esenzione e stata estesa ai terreni, d'identica configurazione, situati ad altitudine inferiore ai 700 metri: al riguardo, ha rilevato la Corte, non poter trovare, infatti, ragionevole sostegno il mero criterio altimetrico.

1.2-Il giudice remittente assume che i medesimi criteri devono trovare applicazione per le cosiddette zone agricole svantaggiate.

A queste ultime, infatti, sono riferibili in astratto le agevolazioni contributive previste per i territori montani, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981 n. 537. Per converso, nelle zone in questione il contributo risulta dovuto soltanto nella misura del 40q10 dell'intero ammontare (del 20Vo per il Mezzogiorno).

Il remittente ravvisa violato perciò, ex art. 3 della Costituzione, il principio di eguaglianza, versandosi in situazione identica a quella dei territori montani, cosi come qui descritto.

2. - La questione non é fondata.

La citata sentenza n. 370 non ha escluso, intanto, che la corresponsione dei contributi, purché non collegata al casuale criterio altimetrico, possa essere altrimenti regolata. Per l’individuazione puntuale delle zone svantaggiate poi, sulla quale si incentra l'attuale vertenza, vige, in concreto, la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

In virtù di tale regolamentazione restano fissati pertinenti e specifici criteri di zonizzazione con correlata individuazione, per i singoli territori, delle cause di preminente depressione, atte a validamente giustificare gli interventi agevolativi ai sensi del piano agricolo nazionale, redatto, giusta l'indicata legge n. 984 del 1977, dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare e successivamente approvato dal Consiglio dei ministri.

Quanto precede appare bastevole per affermare che il delineato sistema di interventi per le zone agricole svantaggiate riveste aspetti distintivi di originale connotazione, rientrante in un unicum normativo sufficientemente razionale per gli effetti che ne derivano, senza che possano su di esso, pertanto, automaticamente incidere differenti principi che propriamente attengono, invece, ai terreni montani.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art . 13, ultimo comma, decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con modificazioni, e dell'art. 9, punto 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE