Ordinanza n. 240 del 1989

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ORDINANZA N. 240

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1987 alla Commissione o di primo grado di Lecce sul ricorso proposto da Schito Benito - curatore del fallimento Mercurio Pasquale contro l'Ufficio II.DD. di Casarano, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, durante il processo tributario instaurato dal ricorso del curatore del fallimento Mercurio Pasquale contro il provvedimento dell'Ufficio delle imposte dirette di Casarano che gli ha irrogato la pena pecuniaria prevista dall'art. 46, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per omessa dichiarazione iniziale dei redditi del fallito ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del medesimo decreto, la Commissione tributaria di primo grado di Lecce, con ordinanza del 10 dicembre 1987, pervenuta alla Corte il 18 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 46, primo comma, <nella parte in cui sanziona con identica pena pecuniaria, pari nel minimo a due volte l'imposta evasa, sia l'omessa dichiarazione di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 600 del 1973 a carico del curatore fallimentare, sia l'omessa dichiarazione da parte del contribuente ai sensi degli artt. da 1 a 6>;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunziata viola il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, il quale vieta di applicare un trattamento uguale a situazioni disuguali, considerato che il curatore non é soggetto passivo d'imposta e l'omissione della dichiarazione, da parte sua, <certamente non é finalizzata a un’evasione d'imposta>;

che nel giudizio davanti alla Corte non si é costituito il ricorrente, mentre é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine infondata;

che in una memoria successiva l'Avvocatura ha insistito nella domanda di infondatezza, sul riflesso che <non esiste un principio di livello costituzionale per cui responsabile per gli illeciti tributari dovrebbe essere solamente il soggetto assunto come "contribuente", e non anche la persona fisica che nell'interesse di detto soggetto concretamente opera e trasgredisce>.

Considerato che l'obbligo, autonomo ed esclusivo, di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta anteriore alla data del fallimento e la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione é una funzione sostitutiva del fallito attribuita dalla legge tributaria al curatore nella sua qualità di organo di giustizia nell'interesse della massa dei creditori;

che, pertanto, dell'inadempimento di tale obbligo, in quanto produce all'Amministrazione finanziaria le conseguenze pregiudizievoli in generale derivanti dall'omessa dichiarazione, il curatore fallimentare risponde personalmente alla medesima stregua del debitore d'imposta, onde non può certo dirsi irrazionale la previsione normativa, nei due casi, della medesima sanzione.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 21/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE