Sentenza n. 230 del 1989

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SENTENZA N.230

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal Tribunale di Bologna nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione promosso da Pellicciari Enrichetta nel procedimento penale contro Rebus Karl, iscritta al n. 617 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 16 giugno 1988 dal Tribunale di Bologna nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione promosso da Casadio Romano nel procedimento penale relativo al decesso di Lombardi Elena, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Tribunale di Bologna nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione promosso dalla Nuova Centercar s.r.l. nel procedimento penale contro Pellati Elena, iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le ordinanze in esame sollevano questione di legittimità costituzionale della medesima norma; i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente.

2. - II Tribunale di Bologna, in tre distinti procedimenti camerali sorti a seguito di incidente di esecuzione promosso da custodi di beni in sequestro penale avverso la liquidazione del compenso loro spettante per l'attività svolta, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836, che determina in lire 300 l'indennità giornaliera spettante ai custodi indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

In ordine al primo dei profili indicati, il giudice remittente, dopo aver dato atto che il custode lamenta, oltre alla mancata liquidazione delle spese di recupero e di conservazione dei beni, anche l’irrisorietà del compenso liquidato per la propria attività, osserva che il sequestro penale e, sul punto, disciplinato in maniera differente rispetto al cosiddetto sequestro amministrativo eseguito ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, in relazione al quale l'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 stabilisce che la liquidazione delle somme dovute al custode: <é effettuata dalle autorità ... tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali...>.

Se quindi, prosegue il giudice a quo, una differenza di trattamento fra chi esercita l'attività di custodia in virtù di un contratto privato ed il custode di un bene sottoposto a sequestro penale potrebbe giustificarsi considerando che quest'ultimo svolge un servizio di interesse preminentemente pubblico, analoga ragione non può addursi in ordine a disparità di trattamento fra custodi di beni sottoposti a sequestro penale e custodi di beni sottoposti a sequestro amministrativo, entrambi svolgendo un servizio che interessa la comunità intera.

3. - Sotto questo profilo la questione é fondata.

Occorre rammentare che nella richiamata tariffa penale i custodi sono menzionati agli artt. 102 e 103, con riguardo rispettivamente al <custode ai sigilli> ed al <custode agli oggetti> indicati nell'art. 605 del codice di procedura penale allora vigente (ora art. 344 del codice di procedura penale del 1930; v. pure l'art. 259 del nuovo codice di procedura penale del 1988), e con previsione in favore degli stessi di un'indennità giornaliera decrescente in funzione della durata dell'incarico, oltre che del rimborso delle spese di conservazione, da liquidarsi in conformità alle tariffe vigenti ed agli usi locali, ai sensi dell'art. 104 della citata tariffa penale.

Le predette voci della tariffa hanno quindi evidentemente riguardo ad entrambe le funzioni in cui si sostanzia la custodia in senso stretto e cioè un'attività di vigilanza, da un lato, e di conservazione in senso materiale, dall'altro, di stati di fatto o di cose mobili in sequestro per le esigenze proprie del procedimento penale.

Ciò del resto in conformità all'art. 626 del codice di procedura penale (ed all'art. 48 delle relative disposizioni di attuazione) che testualmente si riferisce a spese <per la conservazione e per la custodia> con espressione che vale ad esplicitare i diversi titoli degli oneri relativi.

In altri termini, come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, il compenso spettante al custode ex artt. 102 e 103 della tariffa penale va distinto dalle spese di conservazione della cosa sequestrata, anch'esse da rimborsare ai sensi dell'art. 104 della tariffa medesima.

Non per questo pero viene meno la rilevanza della questione nei giudizi a quibus, in quanto, una volta che il legislatore abbia stabilito il riconoscimento di un'indennità di custodia distinta dal rimborso delle spese di conservazione, e quindi finalizzata a compensare l'attività propria del custode quale incaricato dell'esercizio di funzioni a carattere pubblicistico ed investito di responsabilità, sia civile che penale, verso le parti private e soprattutto verso l'autorità giudiziaria che lo ha nominato, rimane comunque ferma l'esigenza, sotto il profilo della ragionevolezza della norma e quindi della sua legittimità costituzionale, di non assegnare alla stessa un contenuto del tutto irrisorio e puramente simbolico, oltreché ingiustificatamente diverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe.

In particolare, tra l'attività del custode di un bene sottoposto a sequestro penale e quella del custode di un bene sottoposto a sequestro amministrativo non e dato riscontrare alcun ragionevole motivo che possa giustificare il diverso regime oggi esistente, essendo l'attività, in sé e per sé considerata, ontologicamente identica in entrambe le ipotesi.

Può semmai ulteriormente notarsi che l'incarico in questione non solo da luogo a responsabilità civile e penale, come prima ricordato, ma può anche essere imposto, e l'eventuale rifiuto di assumerne le funzioni da luogo alle sanzioni previste dall'art. 366 c.p.; il che rende maggiormente irragionevole la rilevata disparità di trattamento.

4. - Riconosciuta fondata la questione con riferimento all’art . 3 della Costituzione diviene superfluo l'esame degli altri parametri invocati.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale) nella parte in cui prevede la liquidazione dell'indennità giornaliera dovuta ai custodi indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, in lire 300, e successive variazioni, anziché con riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARR - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 21/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE