Ordinanza n. 224 del 1989

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ORDINANZA N.224

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1985 dal Tribunale di Enna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Villareale Baldassarre, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Villareale Baldassarre;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Enna dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina dell'< Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive> - nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo d'inabilita permanente superiore al 20%, anziché al 10 %.

Considerato che tale disposizione é già stata, nella suddetta parte, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 246 del 1986;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 246 del 1986, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dal Tribunale di Enna con ordinanza del 5 aprile 1985.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 20/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE