Ordinanza n. 207 del 1989

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ORDINANZA N.207

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89 e 140, ultimo comma del Testo Unico 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 della Commissione Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla Intendenza di Finanza e Maggio Nicola, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 25 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla Intendenza di Finanza e La Tersa Ulderico, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla Intendenza di Finanza e Neri Amedeo iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che, con ordinanze 22 gennaio 1987 (R.O. n. 273 del 1988), 25 giugno 1987 (R.O. n. 274 del 1988) e 18 giugno 1987 (R.O. n. 275 del 1988), la Commissione tributaria di secondo grado di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 85, 87, primo comma, 89 e 140, ultimo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che, dall'imponibile da assoggettare ad imposta, riguardo alle indennità di buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, vada detratta una somma pari alla percentuale dell’indennità stessa corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;

considerato che l'art. 87, primo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958 (nel testo derivante dalle modifiche apportate dalla legge n. 168 del 1962) stabiliva che, ai fini della sottoposizione all'imposta di R.M., le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al reddito di lavoro subordinato;

che l'art. 85 del d.P.R. n. 645 del 1958 riguardava la classificazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, includendo nella categoria C/2 i redditi di lavoro subordinato e le indennità connesse;

che in relazione a tali norme la questione appare non adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza, tenuto conto che nell'ordinanza di rimessione non si contesta la tassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, ma solo le modalità della tassazione di esse ai fini dell'imposta di R.M. e complementare, le quali sono regolate dagli artt. 89 e 140 del d.P.R. n. 645 del 1958 e non dagli artt. 85 e 87;

che gli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, sono stati già dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. (cfr. sentenza 19 novembre 1987, n. 400).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 , secondo comma , delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 85 e 87, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze della Commissione tributaria di secondo grado di Roma indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con le stesse ordinanze, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte impugnata, con sentenza 19 novembre 1987, n. 400.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 20/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE