Ordinanza n. 202 del 1989

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ORDINANZA N.202

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promossi con tre ordinanze emesse il 5 giugno 1979 dalla Commissione tributaria di Io grado di Savona iscritte rispettivamente ai nn. 748, 749 e 750 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 51/1a serie speciale dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Savona, nel ricorso proposto da Simonelli Federico contro l'Ufficio Imposte Dirette di Savona al fine di ottenere il rimborso dell'I.R.P.E.F. trattenutagli sull'importo della pensione privilegiata ordinaria militare, ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto non estende alle pensioni privilegiate ordinarie militari l'agevolazione tributaria (esenzione dall'I.R.P.E.F.) prevista per le pensioni di guerra;

che identica questione é stata sollevata dalla stessa Commissione tributaria, nel giudizio promosso da Calo Giovanni avverso l'Ufficio Imposte Dirette di Savona, con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), e nel giudizio promosso da Dominici Pasquale avverso lo stesso Ufficio, con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988);

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi vanno riuniti per l'identità di oggetto degli incidenti;

che eguale questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sent. n. 151 del 1981, per insussistenza dell'omogeneità delle situazioni raffrontate, e manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e n. 366 del 1985;

che nelle ordinanze di rimessione in esame non vengono addotti argomenti diversi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 12/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE