Ordinanza n. 197 del 1989

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ORDINANZA N.197

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Castolin Italiana S.p.A. e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la restituzione di diritti per servizi amministrativi, I.G.E. ed imposta di conguaglio indebitamente corrisposti per l'importazione di merci provenienti da paesi aderenti al General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.), il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 12 aprile 1988 (r.o. n. 716 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che la norma denunciata viene censurata nella parte in cui, subordinando la ripetizione di tributi, indebitamente pagati, alla prova documentale che l'ammontare degli stessi non sia stato riversato su altri soggetti, si porrebbe in contrasto:

a) con l 'art . 24 della Costituzione in quanto, l'imposizione, con effetto retroattivo, della suddetta prova documentale renderebbe quasi sempre impossibile l'esercizio dell'azione di ripetizione;

b) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra i casi regolati dalla norma censurata e il generale istituto della ripetizione di indebito, nonché per violazione del principio di ragionevolezza, attesa l'impossibilita pratica di individuare e documentare, all'interno del prezzo di mercato di un prodotto, la componente relativa all'onere fiscale traslato al consumo;

che ad avviso del Tribunale remittente la controversia concerne imposizioni non rilevanti nell'ordinamento comunitario;

che é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che, per quanto attiene all'ininfluenza in ambito comunitario dei tributi della cui restituzione si controverte, l'ordinanza di rimessione appare esaurientemente motivata;

che, dovendosi pertanto escludere ogni collegamento con la normativa comunitaria, la questione e, come già affermato da questa Corte - nelle ordinanze nn. 651 e 807 del 1988 e in relazione agli stessi parametri ora invocati - manifestamente infondata, perché l'onere probatorio si fonda sulla ragionevole presunzione dell'avvenuta traslazione dell'imposta da parte del produttore che può fornire la prova contraria in base alle scritture contabili che egli é obbligato a conservare;

che tale orientamento non può che essere ribadito, non essendo stati dedotti elementi nuovi o argomenti diversi da quelli già esaminati nelle pronunce su indicate Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 12/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE