Ordinanza n. 194 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

ORDINANZA N.194

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare - e interventi per l'armamento privato), in relazione all'art. 3, secondo comma, stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Sante Maria Luisa ed altre e l'Adriatica di Navigazione S.p.a., iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Venezia, nel procedimento civile tra Sante Maria Luisa ed altre e Adriatica di Navigazione s.p.a., con ordinanza del 15 aprile 1988 (R.O. n. 629 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, in relazione al secondo comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, nella parte in cui, ai fini del prepensionamento obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite di età (50 anni) diverso e inferiore rispetto a quello (55 anni) stabilito per gli uomini;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si determina senza giustificato motivo tra lavoratrici e lavoratori e si verificherebbe, inoltre, contrasto con il quadro normativo formato dagli artt. 4, primo comma, 35, primo comma, 37, primo comma, della Costituzione, che consacra i principi della piena parità della donna lavoratrice rispetto all'uomo in tutti i suoi aspetti, da quello retributivo alla conservazione del posto di lavoro;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità o l’infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1106 del 1988, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma ora censurata, che, quindi, é stata espunta dall'ordinamento giuridico;

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica-Gruppo Finmare - e interventi per l'armamento privato), in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 1106 del 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 12/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE