Ordinanza n. 190 del 1989

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ORDINANZA N.190

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Novara sul ricorso proposto da Maulini Luciano ed altra contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Novara, nel corso del giudizio tributario promosso da Maulini Luciano e Maulini Gisella, con ordinanza del 18 aprile 1988 (R.O. n. 447 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 n. 880, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, che esclude l'applicazione dei criteri di determinazione del valore degli immobili previsti dall'art. 8 della stessa legge, per le successioni apertesi prima del 10 luglio 1986;

che la Commissione ha osservato che, mentre per l'imposta di registro l'art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986 stabiliva doversi applicare le nuove disposizioni più favorevoli ai contribuenti anche per atti anteriori all'entrata in vigore dello stesso d.P.R. (e purché pendesse ancora una controversia o l'Amministrazione finanziaria non fosse ancora decaduta dall'azione) il denunciato art. 11 della legge n. 880 del 1986 ha escluso, ai fini dell'imposta sulle successioni, tale efficacia retroattiva;

e ciò con la triplice conseguenza:

a) che l'ammontare dell'imposta di successione varia a seconda del momento della morte del de cuius, così discriminandosi accidentalmente, e perciò irragionevolmente, i contribuenti (v. artt. 3 e 53 della Costituzione);

b) che l'Amministrazione finanziaria non possa comportarsi imparzialmente, dovendo valutare diversamente lo stesso bene a seconda che si tratti di imposta di registro o di successione (art. 97 della Costituzione);

c) che, stante il disposto dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo il quale per la valutazione dei beni ai fini dell'imposta di registro deve aversi riguardo <ai trasferimenti a qualsiasi titolo ... anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto (scil.: tassato)>, e, restando così incerto se debba farsi riferimento ai trasferimenti tra vivi o a causa di morte, vi sarebbe un'ulteriore dimostrazione dell'irragionevolezza della norma impugnata.

Considerato che l'art. 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (come modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154) ha aggiunto all'art. 11 il comma 1 bis, in base al quale le disposizioni previste dall'art. 8 della legge n. 880 del 1986 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 10 luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile;

che, quindi, si impone la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria remittente perché riesamini la rilevanza della questione sollevata alla stregua della nuova legge.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di secondo grado di Novara.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 12/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE